Clausola di salvaguardia e inammissibilità dell’impugnativa dei tetti di spesa sanitari (TAR Campania n. 1128 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dell’accreditamento sanitario, la clausola di salvaguardia inserita nel contratto stipulato ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 comporta l’accettazione completa e incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni atto collegato o presupposto, nonché la rinuncia ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti adottati e conoscibili. Da tale adesione deriva una situazione di acquiescenza, sul piano sostanziale alla posizione giuridica lesa e su quello processuale al diritto di ricorrere, con conseguente difetto di legittimazione e di interesse a impugnare. La preclusione si estende anche agli atti con cui le aziende sanitarie definiscono i tetti di spesa per singole strutture, costituendone attuazione sul piano territoriale. Il giudicato civile che abbia accertato la spettanza di un credito per prestazioni rese non contiene alcun vincolo diretto in ordine ai tetti di spesa e non fonda la pretesa della struttura accreditata.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata con il servizio sanitario regionale, operante nella branca di radiologia, ha impugnato la deliberazione con cui l’azienda sanitaria locale, a conclusione del procedimento avviato per la definizione del consuntivo dell’anno 2018, ha disposto il recupero di un importo di € 120.481,75 per prestazioni asseritamente erogate in eccedenza rispetto ai tetti di spesa. La ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto le sue ragioni creditorie per le prestazioni erogate nell’anno 2018.
Con motivi aggiunti la società ha impugnato anche la deliberazione di rideterminazione del consuntivo e la successiva nota attuativa di rideterminazione della produzione riconoscibile. L’azienda sanitaria si è costituita eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità per mancata integrità del contraddittorio, per acquiescenza e per tardività dei motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Quella relativa alla mancata integrità del contraddittorio viene respinta, poiché l’eventuale accoglimento comporterebbe solo la mancata restituzione di somme già corrisposte in esecuzione di una determina di pagamento, senza pregiudizio per altri centri. La liquidazione era avvenuta utilizzando fondi destinati alla soccombenza giudiziale e non aveva inciso sul tetto di macroarea.
Viene respinta anche l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti: l’art. 31, comma 4, cod. proc. amm. esclude l’applicazione del termine decadenziale di 180 giorni per la nullità derivante da violazione o elusione del giudicato, cui si applica il termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati. Analogamente è disattesa l’eccezione di bis in idem, difettando l’identità oggettiva dell’azione rispetto ai precedenti richiamati, non ancora passati in giudicato o relativi a domande diverse.
Il Collegio accoglie invece l’eccezione fondata sulla clausola di salvaguardia prevista nel contratto concluso tra la struttura e l’azienda sanitaria. Tale clausola, di cui è riconosciuta la piena legittimità, comporta l’accettazione incondizionata del budget assegnato e la rinuncia ai contenziosi contro i provvedimenti già adottati e conoscibili. Ne deriva una situazione di acquiescenza che priva l’aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa, rendendo inammissibili le impugnative proposte.
Il Tribunale estende tale preclusione anche agli atti successivi alla stipula del contratto: la clausola non autorizza distinzioni e la tenuta del sistema si fonda tanto sull’intangibilità degli atti regionali a monte quanto su quella degli atti aziendali che ne costituiscono attuazione. Non giova alla ricorrente il giudicato civile invocato, poiché la sentenza del giudice ordinario si è limitata ad accertare la spettanza di un credito, senza imporre alcunché in ordine ai tetti di spesa.
Ad abundantiam, il ricorso è ritenuto infondato nel merito. Il credito vantato dall’azienda, fondato sulle risultanze istruttorie, è del tutto nuovo e non contrasta con le decisioni del giudice civile. Le censure sulla contraddittorietà con la precedente determina di pagamento e sul difetto di motivazione sono parimenti rigettate, risultando chiaro l’iter logico seguito dall’amministrazione nel ricalcolo della produzione riconoscibile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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