Ordine di sgombero del bene abusivo acquisito al patrimonio comunale (TAR Lazio n. 481 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sgombero di opere edilizie abusivamente realizzate, già attinte da un ordine di demolizione rimasto inottemperato e acquisite gratuitamente al patrimonio comunale, costituisce misura sanzionatoria espressione di un potere pubblicistico autoritativo, deferito alla giurisdizione del Giudice amministrativo. Trattandosi di provvedimento doveroso e vincolato, la sua adozione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né una specifica motivazione, essendo sufficiente l’accertamento dell’occupazione sine titulo del bene pubblico. La legittimità dell’atto consequenziale presuppone il consolidamento degli atti presupposti: una volta che l’ordinanza di demolizione, il verbale di accertamento dell’inottemperanza e il provvedimento di acquisizione siano stati ritualmente notificati e non impugnati, i relativi vizi non sono più deducibili in via derivata. Il principio di proporzionalità non è violato dal frazionamento della particella che circoscriva l’area acquisita, facendo salva la proprietà residua del privato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha intimato di sgomberare gli immobili abusivamente realizzati, già colpiti da un ordine di demolizione e acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale per inottemperanza, nonché di corrispondere un’indennità risarcitoria per l’occupazione senza titolo degli stessi. Il ricorso era affidato a quattro motivi: omissione della comunicazione di avvio del procedimento; illegittimità derivata per assenza del presupposto dell’inottemperanza, non essendogli stati notificati gli atti “a monte”; contraddittorietà dell’azione amministrativa, avendo il Comune chiesto l’accesso all’immobile ai fini espropriativi; difetto di motivazione sui criteri di quantificazione dell’indennità.
Nelle more del giudizio è intervenuta la morte del ricorrente, con interruzione dichiarata dal Tribunale e riassunzione da parte degli eredi. Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione degli eredi e l’inammissibilità del ricorso, volto ad attingere un atto consequenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione: l’ordine di sgombero è misura sanzionatoria conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e tipica espressione di potere autoritativo finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi, come tale deferito al Giudice amministrativo. Nel merito il ricorso è respinto, con applicazione del criterio della “ragione più liquida”, che esime dall’esame delle questioni di inammissibilità pur sollevate.
Il primo motivo è infondato. Una volta acquisito il bene abusivo al patrimonio comunale, l’occupazione si connota per il suo carattere abusivo: l’amministrazione ha il potere-dovere di ordinarne il rilascio, con provvedimento di natura doverosa e vincolata, che non necessita né della comunicazione di avvio del procedimento, né di specifica motivazione, né di preventiva comparazione con gli interessi del privato occupante, non potendo ingenerarsi alcun affidamento legittimo. In ogni caso, opererebbe l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non essendo il contenuto dispositivo diverso da quello adottato.
Il terzo motivo è parimenti infondato. Il frazionamento della particella originaria, finalizzato a circoscrivere l’area di sedime da acquisire, non integra contraddittorietà: esso ha operato anche a vantaggio del privato, consentendogli di conservare la proprietà residua, e la tesi dell’indivisibilità è rimasta priva di riscontro probatorio. L’operato comunale risulta anzi ispirato al principio di proporzionalità, nelle sue declinazioni di stretta necessità e adeguatezza.
Il quarto motivo non esorbita dalla giurisdizione, poiché le censure non contestano il quantum ma deducono un vizio di legittimità dell’atto autoritativo. Nel merito, l’indennità è stata parametrata al valore OMI di immobili analoghi e il provvedimento illustra in modo autosufficiente l’iter logico seguito: a fronte di ciò, la contestazione del ricorrente è rimasta generica.
Il secondo motivo, incentrato sull’illegittimità derivata, è infine respinto: la documentazione in atti prova che l’ordinanza di demolizione, il verbale di accertamento dell’inottemperanza e il provvedimento di acquisizione sono stati tutti ritualmente notificati e non impugnati, consolidandosi. Il ricorrente ha inoltre ottenuto copia di tali atti in sede di accesso, senza proporre alcuna impugnativa. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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