Revoca vincolata del nulla osta e disapplicazione della legge sul procedimento (TAR Lazio n. 455 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022, non appartiene né al paradigma dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, né a quello della revoca di cui all’art. 21-quinquies della medesima legge. Essa prescinde da sopravvenienze e da valutazioni di interesse pubblico, richiedendo il solo sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998. Ne deriva un provvedimento di natura vincolata, non soggetto agli oneri motivazionali e comparativi propri dell’autotutela.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta all’assunzione di un lavoratore extracomunitario. Successivamente l’amministrazione ha avviato il procedimento di revoca, ravvisando carenze documentali a corredo dell’istanza, e ha adottato il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo la violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e la mancata considerazione degli elementi sopravvenuti ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 131 del 21 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto disposto lo stralcio della documentazione depositata in data 14 aprile 2026, in quanto tardiva rispetto al termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha respinto i motivi, confermando le ragioni già espresse in sede cautelare. L’art. 42 del d.l. 73/2022 consente il rilascio del nulla osta entro trenta giorni anche senza la previa conclusione dell’istruttoria sui presupposti di legge, ma impone la revoca al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi.

Da qui la qualificazione della fattispecie come revoca vincolata: essa non presuppone sopravvenienze né una valutazione di rispondenza all’interesse pubblico. Non richiede, quindi, le ragioni di interesse pubblico e il bilanciamento degli interessi propri dell’annullamento d’ufficio.

La motivazione è stata ritenuta adeguata rispetto ai presupposti della norma speciale. Quanto al dedotto art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, il motivo è stato giudicato infondato: la norma riguarda il rilascio del permesso di soggiorno e non la revoca del nulla osta; inoltre il ricorrente non ha indicato quale sopravvenienza, ritualmente rappresentata, sarebbe stata trascurata.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 500,00 oltre accessori, in considerazione della natura “seriale” del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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