Ottemperanza al giudicato sulle spese e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1589 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il capo della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c., rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. ammette il giudizio di ottemperanza. L’amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento non assolve all’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che va ordinata l’esecuzione del giudicato. La penalità di mora non può essere riconosciuta in assenza di un inadempimento volontario dell’amministrazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, si dispone l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Il Fatto
I difensori di una parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c., hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del medesimo TAR, che aveva accolto il ricorso e condannato l’amministrazione regionale alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in loro favore.
Il titolo esecutivo era stato emendato con decreto collegiale di correzione. L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di mera forma, senza contestare il titolo né documentare il pagamento. La questione approda al giudice dell’ottemperanza per il perdurante inadempimento dell’obbligo risarcitorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento. Il capo sulle spese della sentenza del TAR rientra tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza, trattandosi di obbligazione ormai cristallizzata nel titolo.
Sul piano processuale, il Tribunale ha ritenuto rispettati i termini: quello decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello di deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. La notifica del titolo all’amministrazione, effettuata via PEC e comprovata dalla ricevuta depositata in atti, ha smentito la nota difensiva dell’ente e ha consentito il decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha applicato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi vi ha interesse. Poiché l’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo, non ha eseguito e non ha comprovato il pagamento, è rimasto integrato l’inadempimento e sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione al giudicato con riferimento al capo delle spese.
È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, per l’assenza di un inadempimento volontario desumibile dalla nota dell’amministrazione. Il Tribunale ha ordinato l’esecuzione entro il termine assegnato e, per l’ipotesi di inutile decorso, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega, fissando la liquidazione del compenso con separato decreto e il deposito degli atti tramite procedura telematica. Le spese di lite, liquidate secondo il d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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