Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri conformativi (TAR Campania n. 3190 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ai fini dell’ammissibilità occorre il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e condanna l’amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 4683/2023, pubblicata l’11 luglio 2023. Con quella pronuncia era stato dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’emissione della Carta e all’accredito di € 1.000,00.
La sentenza è stata notificata al Ministero in data 1 settembre 2023 e non è stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 25 novembre 2025. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine di legge, l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 6 dicembre 2025, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità dell’azione. Quanto all’ammissibilità, ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Due i presupposti processuali richiesti. Il primo è il passaggio in giudicato della sentenza, comprovato dal certificato di cancelleria del 25 novembre 2025 che attesta la mancata impugnazione. Il secondo è il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che la giurisprudenza amministrativa costante qualifica come condizione di ammissibilità anche nel giudizio di ottemperanza.
Nel caso di specie la sentenza è stata notificata il 1 settembre 2023 e il ricorso è stato notificato il 6 dicembre 2025: il termine risulta ampiamente decorso, con conseguente ammissibilità dell’azione.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La sentenza del giudice ordinario possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, tenuta a porre in essere tutte le attività necessarie per dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto in sede giurisdizionale. L’obbligo scaturente dal giudicato consisteva nell’emissione della Carta e nell’accredito di € 1.000,00. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito alcuna prova di adempimento, neppure parziale, né ha addotto ragioni ostative: l’inadempimento è stato pertanto pienamente accertato.
Il Tribunale ha quindi ordinato l’integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora, su richiesta di parte e per ragioni di effettività della tutela, il commissario ad acta nella persona del Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale provvederà entro i successivi sessanta giorni. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario: la somma è stata fissata in misura pari agli interessi legali, calcolati sull’importo dovuto dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento. Le spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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