Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza delle forze di polizia militari (TAR Lazio n. 444 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al personale in quiescenza delle forze di polizia a ordinamento militare spetta il beneficio dei sei scatti stipendiali figurativi, ciascuno pari al 2,50 per cento, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, convertito nella l. n. 472 del 1987, si applica anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri in forza del richiamo contenuto nell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è qualificato come perentorio dalla legge e non è assistito da alcuna decadenza. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri con le mansioni di Brigadiere Capo fino al pensionamento, intervenuto a domanda il 1° agosto 2019, avendo maturato 45 anni di servizio utile e 55 anni di età. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, la competente direzione provinciale dell’I.N.P.S. non ha computato i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 e dall’art. 21 l. n. 232 del 1990.
L’interessato ha chiesto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita, ma l’istanza è rimasta priva di risposta oltre i trenta giorni. Ha quindi proposto ricorso per l’annullamento del prospetto di liquidazione, l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’Ente previdenziale al pagamento delle somme aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione. L’I.N.P.S. non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura combinata dell’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, convertito nella l. n. 472 del 1987, e dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010. Quest’ultimo stabilisce che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi la disciplina dei sei scatti. Ne deriva che il beneficio, oltre che al personale della Polizia di Stato, spetta anche agli appartenenti alle altre forze di polizia a ordinamento militare, tra cui rientra l’Arma dei Carabinieri.
Il Tribunale richiama sul punto una giurisprudenza consolidata, anche della stessa Sezione, che riconosce al personale in quiescenza delle forze di polizia a ordinamento militare l’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
Quanto al profilo temporale, il Collegio esclude che la pretesa possa essere disconosciuta per il superamento del termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità. La legge non qualifica quel termine come perentorio e non prevede alcuna decadenza per il caso di superamento, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa citata.
Nel caso concreto il ricorrente ha pacificamente prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri e, alla data del collocamento in quiescenza, aveva maturato i requisiti anagrafici e di carriera richiesti. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con accertamento del diritto ai benefici economici e condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo.
Sulle somme dovute il Tribunale riconosce i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, in applicazione degli artt. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36, l. n. 724 del 1994. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Nota della Redazione
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