Trattamento forfettario di missione e competenza dell’ufficio che dispone l’incarico (TAR Calabria n. 1030 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento di missione forfettario previsto dall’art. 7, comma 9, del d.P.R. n. 164/2002 e dall’art. 13, comma 12, del d.P.R. n. 51/2009 è subordinato alla sola autorizzazione preventiva dell’amministrazione, che ha natura discrezionale e prescinde dall’esistenza di strutture di vitto o alloggio dell’amministrazione nella sede di missione, rilevando unicamente che il dipendente non ne abbia fruito. La competenza a rilasciare tale autorizzazione appartiene all’ufficio che ha disposto l’incarico di missione. È pertanto illegittimo il diniego opposto dall’ufficio di appartenenza che ometta di prendere in esame l’autorizzazione già rilasciata dall’ufficio competente.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, è stato aggregato presso un reparto di altra città per lo svolgimento di un’attività investigativa qualificata come complessa e riservata. Con telegramma, la Direzione Centrale Anticrimine ha autorizzato il trattamento economico di missione e, con successiva nota, ha confermato la possibilità di appoggiarsi a strutture esterne, non disponendo l’amministrazione di alloggi in loco. La natura riservata dell’indagine imponeva di evitare la collocazione operativa e l’uso della mensa e degli alloggi del commissariato locale.

La Questura di appartenenza, con due note del febbraio 2022, ha negato il rimborso forfettario già autorizzato, ritenendo dovuta la diversa misura del trattamento di missione ordinario. Il ricorrente ha impugnato tali determinazioni davanti al TAR, deducendo l’inesistenza di vincoli normativi che condizionino l’erogazione del forfait all’assenza di strutture dell’amministrazione e la carenza di potere dell’ufficio che ha negato il beneficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 7, comma 9, del d.P.R. n. 164/2002 e l’art. 13, comma 12, del d.P.R. n. 51/2009 prevedono che l’amministrazione, a richiesta dell’interessato, possa autorizzare preventivamente il rimborso di una somma forfettaria in alternativa al trattamento di missione vigente. Il rimborso non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’amministrazione.

Da qui la prima precisazione: la fruizione di strutture dell’amministrazione opera come condizione ostativa al beneficio, ma non è richiesto che sia dimostrata l’inesistenza di tali strutture nella sede di missione. L’autorizzazione risponde a una valutazione discrezionale dell’ufficio che dispone la missione. Come evidenziato dalla stessa amministrazione, le spese erano poste a carico della Direzione Centrale Anticrimine.

Il passaggio decisivo riguarda l’individuazione dell’atto di autorizzazione. Il Collegio esclude che essa sia contenuta nelle note ministeriali richiamate dalla difesa erariale, le quali recano la precisazione “ove ricorrano i presupposti”, rinviando a un momento successivo l’accertamento dei relativi presupposti. L’autorizzazione è invece racchiusa nella nota del 3 febbraio 2022 della Direzione Centrale Anticrimine, che l’ha rilasciata in quanto più conveniente per l’amministrazione e più consona al servizio da svolgere.

Su questa base il ricorso è accolto. Le note della Questura sono illegittime perché hanno tralasciato di esaminare il contenuto dell’autorizzazione già rilasciata dall’ufficio competente. L’amministrazione resistente non ha disconosciuto l’effettivo svolgimento della missione e la stessa Direzione Centrale per gli Affari Generali e Politiche del Personale aveva precisato che le spese sarebbero state a carico della Direzione Centrale Anticrimine. Gli atti impugnati sono annullati, con riconoscimento della spettanza del trattamento forfettario autorizzato, e le spese di lite sono poste a carico del Ministero dell’Interno, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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