Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Umbria n. 320 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del beneficio economico per l’aggiornamento professionale dei docenti, c.d. carta docente, costituisce titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza, pur presenti nel rapporto di lavoro pubblico, non impongono al creditore di attendere senza certezza di tempi la definizione di procedure amministrative di riesame, né legittimano la sospensione dei giudizi di esecuzione. Il giudice amministrativo assegna pertanto all’Amministrazione un termine per l’integrale pagamento e nomina un commissario ad acta, nella persona del Prefetto competente per territorio, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine.
Il Fatto
Un docente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione davanti al giudice del lavoro, ottenendo una sentenza di condanna al pagamento del bonus carta docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25. La sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, il docente ha constatato che il pagamento non era stato eseguito. Ha quindi proposto ricorso al TAR Umbria chiedendo un termine di sessanta giorni per l’esecuzione e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che dagli atti non risulta l’avvenuto pagamento di tutte le somme riconosciute dal titolo. Ricostruisce poi la propria costante giurisprudenza in materia, richiamando numerosi giudizi analoghi definiti nel 2025, e conferma la piena azionabilità del credito retributivo accertato dal giudice ordinario.
La difesa erariale aveva sostenuto la legittimità del mancato pagamento invocando la pubblicazione di avvisi sul sito ministeriale per raccogliere nuovamente le richieste dei docenti. La Corte respinge l’argomento: la pretesa che il creditore attenda ulteriormente, senza certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio appare eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede.
Nessuna norma supporta la tesi della necessità di compiere gli adempimenti della procedura telematica amministrativa e di attendere la presa in considerazione della propria posizione. Tanto meno è prevista la sospensione dei relativi giudizi. Se, poi, i tempi e le procedure amministrative non mutano, mantengono validità le considerazioni sui limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore.
Ne deriva il rigetto della difesa ministeriale e, in accoglimento del ricorso, l’assegnazione al Ministero del termine di sessanta giorni per il pagamento integrale. È fin d’ora nominato il commissario ad acta nel Prefetto di Perugia, con facoltà di delega a un funzionario, perché in caso di inutile decorso del termine proceda in via sostitutiva al rilascio della carta e all’accredito delle somme. Il compenso del commissario è fissato in euro 500,00 a carico dell’Amministrazione inottemperante.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi tariffari, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato, in ragione del numero significativo di ricorsi analoghi accolti.
Nota della Redazione
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