Silenzio inadempimento e assegnazione alloggi di servizio: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 583 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, proposta al fine di ottenere la verifica della decadenza di un terzo dall’assegnazione di un alloggio di servizio e la conseguente riassegnazione in favore del ricorrente, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché l’alloggio torni libero e sia emanato un nuovo bando di assegnazione cui il ricorrente abbia partecipato. La sopravvenuta carenza di interesse, rappresentata espressamente dalla parte ricorrente, preclude al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito, in omaggio al principio dispositivo, e giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, secondo in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di servizio della Guardia di Finanza, aveva denunciato con istanza del 4 aprile 2025 la decadenza dell’assegnatario, ex art. 11, comma 1, lett. f), del Decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza, chiedendo l’avvio del procedimento di verifica. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, nonostante il sollecito del 5 maggio 2025, aveva proposto ricorso ex artt. 117 e 31 c.p.a., domandando l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la riassegnazione dell’alloggio e il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella differenza tra il canone di locazione corrisposto per la propria abitazione e quello dell’alloggio di servizio.
L’Amministrazione resisteva in giudizio. Nelle more, l’assegnatario lasciava l’alloggio per trasferimento, l’alloggio tornava libero ed era indetto un nuovo bando di assegnazione, cui il ricorrente partecipava. Con memoria del 30 marzo 2026, il ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, estesa anche alla domanda risarcitoria, e chiedeva la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’evoluzione della vicenda, segnata dalla liberazione dell’alloggio e dall’emanazione di un nuovo bando, ha determinato il venir meno dell’utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto conseguire dall’eventuale accoglimento del ricorso, non essendo più attuale l’interesse alla verifica della decadenza del precedente assegnatario e alla riassegnazione del bene.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse la pervada compiutamente, come espressamente rappresentato dal ricorrente, che ha dichiarato di ampliarla nel procedimento pendente tra le medesime parti dinanzi al medesimo TAR, di cui si dava atto nel ricorso introduttivo.
In omaggio al principio dispositivo, il giudice ha conformato la propria decisione alle espresse richieste di parte ricorrente, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La complessiva evoluzione della vicenda processuale ha, infine, giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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