Ordine di demolizione di abuso edilizio: atto vincolato e senza motivazione rafforzata (TAR Lazio n. 372 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di un’opera abusiva, in quanto atto vincolato e rigidamente ancorato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio non ammette deroghe quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera, quando il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso o quando il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino, poiché il mero decorso del tempo non sana la situazione di fatto abusiva né genera affidamento tutelabile. L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi, essendo attività vincolata, non esige l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, la cui omissione non conduce in ogni caso all’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il potere-dovere comunale di repressione prescinde dalla natura demaniale del terreno su cui insiste l’opera.
Il Fatto
I ricorrenti deducono di godere di un terreno sito nel Comune di Sperlonga, sul quale insistono una recinzione con pali in legno e rete metallica, camminamenti in tufo, piattaforme in legno e un gazebo. Con ordinanza n. 7809 del 27/04/2017, l’Amministrazione comunale, richiamando una nota della Capitaneria di Porto di Gaeta, ha ingiunto la demolizione di presunte opere abusive realizzate in assenza di titoli abilitativi, contestando la violazione della disciplina edilizia.
Gli interessati impugnano l’ordinanza e la nota presupposta davanti al giudice amministrativo, deducendo l’erronea qualificazione della natura demaniale dell’area, il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancanza di un concreto interesse pubblico al ripristino e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune e le Amministrazioni statali resistono al ricorso, chiedendone il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le prime due censure, relative alla natura demaniale dell’area e al difetto di istruttoria, e le ritiene prive di pregio. La questione della demanialità marittima è irrilevante: le emergenze documentali acquisite mostrano che il Comune, pur a fronte dell’accertamento della Capitaneria, non ha adottato alcun provvedimento di sgombero, limitandosi a esercitare il proprio potere repressivo in materia di abusi edilizi. Tale potere-dovere prescinde dalla natura demaniale del suolo e trova fondamento nel d.P.R. n. 380/2001, non già nell’art. 54 cod. nav. che abilita la sola Capitaneria.
Anche le doglianze sul difetto di motivazione e di istruttoria sono smentite dalla puntuale qualificazione degli interventi contenuta nell’ordinanza, con l’indicazione dei titoli abilitativi mancanti e dei vincoli gravanti sull’area. L’atto di accertamento della Capitaneria è richiamato espressamente e il suo contenuto essenziale è persino trascritto nel provvedimento demolitorio.
Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 e n. 9 del 17 ottobre 2017: l’ordine di demolizione di un immobile abusivo, mai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità. Il principio non ammette deroghe per il decorso del tempo, per l’estraneità del titolare attuale all’abuso o per il trasferimento non elusivo. La giurisprudenza successiva si è conformata costantemente, richiamata dal Collegio anche con Cons. Stato n. 7015 del 2020 e Cons. Stato n. 394 del 2026. Non occorreva dunque alcuna motivazione rafforzata, né una comparazione con gli interessi privati, non essendovi affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo non sana.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la censura è disattesa dalla giurisprudenza contraria: l’esercizio del potere repressivo costituisce attività vincolata, con la conseguenza che l’invio non è necessario e che, in ogni caso, l’omissione non conduce all’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite per la risalenza del contenzioso e la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.