Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Veneto n. 934 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, legittima il ricorso. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, agisce in ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici in cui aveva prestato servizio a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento dell’importo nominale di € 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica.

Notificata la sentenza il 17 luglio 2025 presso il domicilio digitale dell’amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma e la nomina di un commissario. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce presupposti e condizioni dell’azione. La sentenza ottemperanda è stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Dalle allegazioni e dalle prove documentali è ragionevole desumere l’inerzia dell’amministrazione. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, e per l’effetto di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo del capo condannatorio.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il giudice chiarisce che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono legittima causa di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di funzione affidata a un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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