Danno da ritardo e danno esistenziale da illegittima negazione dello stallo disabili (TAR Campania n. 655 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo, di natura patrimoniale, non è risarcibile in assenza di prova di un pregiudizio economico attuale; senza danno concreto non decorre il termine di decadenza di centoventi giorni ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm. Il danno non patrimoniale, e segnatamente quello esistenziale, non è configurabile in re ipsa: richiede allegazione specifica nel ricorso introduttivo e prova circostanziata del peggioramento della qualità della vita, non essendo sufficiente l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento negativo che ha privato l’interessato di una pur evidente utilità. Il danno-conseguenza deve essere puntualmente allegato e dimostrato, anche mediante presunzioni purché plurime, precise e concordanti, secondo il criterio dell’art. 2697 cod. civ. Diversamente, il risarcimento si trasformerebbe in una sanzione per il provvedimento illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, persona con disabilità, aveva chiesto al Comune di Eboli l’assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato in prossimità della propria residenza. L’istanza è stata respinta con provvedimento dell’11 aprile 2025. Avverso tale diniego il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Campania, deducendo violazione dell’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992, difetto di istruttoria e motivazione, nonché discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 500/1996, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza del 17 luglio 2025, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3334 del 12 settembre 2025, ha accolto l’appello cautelare ordinando il riesame. In esecuzione, il Comune ha assegnato in via provvisoria uno stallo personale. Il successivo provvedimento del 17 febbraio 2026 ha riconosciuto in via definitiva e permanente lo stallo richiesto. Il ricorrente, preso atto della sopravvenuta soddisfazione, ha insistito per il solo risarcimento del danno da ritardo e del danno esistenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento. Il provvedimento del 17 febbraio 2026 ha integralmente soddisfatto la pretesa, disponendo l’assegnazione definitiva dello stallo a titolo personale ai sensi dell’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992, all’esito di una rinnovata istruttoria che ha valutato la documentazione medico-legale, la compatibilità con la viabilità e l’assenza di alternative.
L’improcedibilità non travolge però la domanda risarcitoria, che il TAR esamina nel merito e respinge integralmente. Quanto al danno da ritardo, la Corte richiama il costante orientamento (TAR Lazio, Sez. II ter, n. 3462 del 2026) secondo cui tale voce, di natura patrimoniale, non è accoglibile senza prova di un pregiudizio economico attuale: in mancanza del danno concreto non decorre nemmeno il termine decadenziale di art. 30, comma 3, cod. proc. amm. Nel caso di specie nessun danno patrimoniale è stato allegato.
Sul danno esistenziale, il Collegio aderisce alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3147 del 2015), per cui il risarcimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso sulla natura e le caratteristiche del pregiudizio, né da una prova concreta dei cambiamenti peggiorativi nella qualità della vita ex art. 2059 cod. civ. Nella specie non risulta provato alcun danno effettivo, essendo disponibili nel territorio comunale altri stalli riservati e consentita la sosta gratuita ai titolari di contrassegno.
Il TAR ribadisce infine che il danno non patrimoniale è danno-conseguenza e non danno-evento: richiede prova circostanziata, ammettendosi il ricorso a presunzioni purché plurime, precise e concordanti. Diversamente opinando, si ammetterebbe un danno in re ipsa, trasformando il risarcimento in una sanzione per l’illegittimità del provvedimento (TAR Lazio, Sez. II ter, n. 6613 del 2022; App. Roma, Sez. VI, n. 34719 del 2025). Il ricorso è pertanto dichiarato in parte improcedibile e, quanto alla domanda risarcitoria, rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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