Ordine demolizione abuso edilizio area demaniale potere comunale vincolato (TAR Lazio n. 370 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo è atto vincolato, rigidamente ancorato al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, e non richiede motivazione in ordine a ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata. Il principio non ammette deroghe quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, quando il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso o quando il trasferimento non denoti intenti elusivi. Il mero decorso del tempo, anche per un lasso considerevole, non sana la situazione abusiva né fonda un affidamento tutelabile alla sua conservazione. Il potere comunale di repressione degli abusi edilizi ex T.U. n. 380/2001 prescinde dalla natura demaniale del terreno e si distingue dai poteri della Capitaneria di Porto ex art. 54 cod. nav.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di due danti causa, impugnavano davanti al TAR Lazio l’ordinanza n. 44 del 06.04.2017 con cui il Comune di Sperlonga aveva ingiunto la demolizione di opere abusive su un terreno in località Fiorelle, consistente in una recinzione in rete con pali metallici e cannucciato e in una scalinata con cancello di accesso all’arenile, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Contestavano anche gli atti presupposti, tra cui la nota della Capitaneria di Porto di Gaeta che aveva accertato una presunta occupazione abusiva del demanio marittimo.

I ricorrenti deducevano il difetto di istruttoria e di motivazione, l’omesso accertamento dell’epoca di realizzazione delle opere, l’affidamento ingenerato dal lungo tempo trascorso e l’illegittimità della demolizione in luogo della sanzione pecuniaria per opere di modestissima entità. Contestavano inoltre la contestata natura demaniale dell’area, asserendo di vantare titoli di proprietà e risultanze catastali. Il Comune si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate le doglianze sul difetto di istruttoria e di motivazione, smentite dalla puntuale qualificazione degli interventi abusivi contenuta nell’ordinanza impugnata, con indicazione dei titoli abilitativi mancanti e dei vincoli gravanti sull’area. L’atto della Capitaneria risultava espressamente richiamato e il suo contenuto essenziale persino trascritto nel provvedimento demolitorio.

Il Collegio ha qualificato l’ordine di demolizione come espressione di attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, richiamando le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 e n. 9 del 17 ottobre 2017. Da tali arresti discende che l’ingiunzione di demolizione non esige motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità, e che il principio non tollera deroghe in presenza di abusi risalenti, di titolari incolpevoli o di trasferimenti non elusivi.

Il TAR ha inoltre escluso la necessità di una motivazione rafforzata e di una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, ribadendo che non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva che il decorso del tempo non sana. Sul punto il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa conforme.

Quanto alla pretesa natura demaniale dell’area, la questione è stata dichiarata irrilevante. Il Comune, all’esito dell’istruttoria, non aveva adottato alcun provvedimento di sgombero, limitandosi a esercitare il proprio potere repressivo in materia di abusi edilizi, che prescinde dalla natura del terreno. L’ordinanza impugnata risultava emanata ai sensi del T.U. n. 380/2001 e non già dalla Capitaneria ex art. 54 cod. nav.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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