Dipendenza da causa di servizio e ascrivibilità tabellare nel parere medico legale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 113 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate militari, il giudice contabile, a fronte del diniego amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, può fondare il proprio convincimento sul parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale istituita presso la Corte dei conti, organo tecnico collegiale non vincolante ma dotato di particolare qualificazione. Tale parere, se coerente, esauriente e adeguatamente motivato, è idoneo a sorreggere l’accertamento delle infermità dipendenti da fatti di servizio e della loro ascrivibilità tabellare. L’organo consulenziale valuta legittimamente l’intera situazione sanitaria del ricorrente, anche con riguardo a patologie non specificamente dedotte, al fine di ricostruire il complesso morboso unitariamente rilevante ai fini del trattamento di privilegio. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto quando la dipendenza da causa di servizio risulti accertata solo per alcune delle infermità prospettate.

Il Fatto

Il ricorrente, militare con la qualifica di conduttore di automezzi, ha prestato servizio per anni presso un comando logistico e, successivamente, presso un reggimento di artiglieria, deducendo di aver svolto mansioni gravose, turni di guardia e impieghi vari, in un contesto familiare di particolare disagio assistenziale. Ha lamentato l’insorgenza di plurime infermità — a carico del rachide cervicale e lombare, nonché dell’apparato gastroenterico — chiedendone il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il conseguente equo indennizzo.

L’Amministrazione ha respinto le istanze. Il militare ha quindi proposto ricorso alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di rigetto e, in via istruttoria, la nomina di una consulenza tecnica medico-legale.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha preliminarmente escluso la necessità di ulteriore attività istruttoria, ritenendo la controversia matura per la decisione sotto il profilo medico-legale. Ha richiamato la disciplina che consente al giudice pensionistico di avvalersi di organi tecnici, segnatamente la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, la cui funzione è mettere a disposizione un organo collegiale qualificato, interpellabile senza aggravio per le parti.

Con ordinanza istruttoria, il giudice ha demandato a tale organo l’accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dedotte e la loro eventuale classificazione tabellare. Il Collegio ha accertato la dipendenza da fatti di servizio di un unico complesso morboso a carico del rachide, qualificato come spondiloartrosi diffusa della colonna lombare con discopatie erniarie, ascrivibile all’ottava categoria della Tabella A. Ha invece escluso la riconducibilità al servizio della gastrite atrofica, dell’incontinenza cardiale e della colite spastica, in ragione della loro eziopatogenesi non correlata alle modalità del servizio prestato.

Il giudice ha respinto l’eccezione del ricorrente secondo cui l’organo consulenziale avrebbe esorbitato dall’ambito dell’indagine, riferendosi a patologie non richieste. Ha osservato che la finalità del parere imponeva la valutazione dell’intera documentazione sanitaria, per ricostruire unitariamente le infermità riconducibili al servizio. Ha inoltre ritenuto il parere coerente, persuasivamente motivato e aderente ai fatti di causa.

Il ricorso è stato conseguentemente accolto nei limiti dell’accertata dipendenza della sola patologia rachidea, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’esito e della natura della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *