Obblighi informativi della Fondazione Biotecnopolo di Siena verso la Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 46 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sugli enti è esercitato, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958, a decorrere dall’esercizio finanziario indicato dalla Sezione. La sottoposizione al controllo comporta per l’ente una serie di obblighi informativi cadenzati nel tempo, distinti per natura degli atti e per soggetto destinatario. I termini di trasmissione decorrono dall’approvazione dell’atto o, se questo sia già adottato, dalla ricezione della determinazione che li prescrive. Il Collegio dei revisori dei conti e i Ministeri vigilanti sono autonomi destinatari di specifici obblighi comunicativi. La trasmissione avviene attraverso il SICE o la PEC, con canale dedicato per i provvedimenti ministeriali.

Il Fatto

La Fondazione Biotecnopolo di Siena è stata istituita dall’art. 1, comma 945, della legge n. 234 del 2021, con funzioni di promozione e coordinamento delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico e con il ruolo di hub antipandemico. Sono membri fondatori e vigilanti il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Lo statuto, approvato con d.p.c.m. dell’11 luglio 2022 e modificato con d.p.c.m. del 20 maggio 2024, configura l’ente come persona giuridica privata senza scopo di lucro e assoggetta la Fondazione al controllo della Corte dei conti nelle forme dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958. Da qui la necessità di determinare gli adempimenti informativi conseguenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione del controllo sugli enti richiama gli obblighi informativi prescritti e cadenzati dalla legge n. 259 del 1958 e individua gli elementi conoscitivi che la Fondazione deve trasmettere. Il controllo è esercitato, ai sensi dell’art. 12, a decorrere dall’esercizio finanziario 2023.

Alla Fondazione è imposto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 259 del 1958, l’invio del bilancio d’esercizio — stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa — corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e controllo, entro quindici giorni dall’approvazione o dalla ricezione della determinazione se già adottato. Il medesimo termine vale per gli atti normativi e organizzativi di rilievo generale, per gli atti generali e i documenti contabili di corso di esercizio, per i verbali del Consiglio e del Collegio dei revisori, per le convenzioni e i contratti a effetti economico-patrimoniali, per gli atti di costituzione, partecipazione e dismissione di enti e società e per quelli di attribuzione negoziale a terzi dei risultati della ricerca.

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 259 del 1958, deve trasmettere entro quindici giorni dall’approvazione, o dalla ricezione della determinazione se già adottati, i verbali delle sedute, le relazioni di corso d’esercizio, i dati acquisiti, le raccomandazioni e i giudizi formulati.

I quattro Ministeri fondatori e vigilanti comunicano, entro trenta giorni dall’adozione, i provvedimenti rilevanti emessi nell’esercizio dei poteri loro spettanti. La trasmissione dei documenti della Fondazione e del Collegio avviene tramite il SICE o la PEC; per i provvedimenti ministeriali è prevista la sola PEC.

La Sezione riconosce infine al magistrato delegato al controllo, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958, il potere di chiedere atti e documenti e di assumere informazioni in ogni momento, anche nel corso delle sedute degli organi di amministrazione e controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *