Pensione privilegiata: giurisdizione contabile e nesso da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 231 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla sola domanda di mero accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, in ragione del carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. Il dipendente che invoca la pensione privilegiata ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita. Ove la patologia presenti eziologia multifattoriale, in assenza di un rischio specifico il nesso causale non può fondarsi su presunzioni astratte e ipotetiche, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione al rischio.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo, aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie artrosiche. Il Comitato di Verifica aveva riconosciuto dipendenti da fatti di servizio l’artrosi cervicale e la spondilosi osteofitaria, negando invece il nesso causale per l’artrosi lombosacrale. Su quest’ultima, il militare aveva proposto ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e l’ascrizione a categoria tabellare per effetto del cumulo, con conseguente diritto alla pensione privilegiata.

L’Amministrazione di appartenenza aveva eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che il provvedimento riguardante l’equo indennizzo andasse impugnato davanti al TAR, e l’inammissibilità per mancanza di un provvedimento negativo e di istanza amministrativa. L’INPS aveva chiesto il rigetto, richiamando il vincolo derivante dal parere del Comitato di Verifica. Il Giudice aveva disposto CTU medico-legale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13067/2017 e n. 5467/2009, afferma che la Corte dei conti conosce anche della sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto della pensione privilegiata, in forza del criterio di collegamento per materia che connota in via esclusiva tale giurisdizione.

Quanto alla carenza di domanda amministrativa, il Giudice rileva che in atti risulta la domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente in data 1° marzo 2022, alla quale non aveva fatto seguito alcuna risposta dell’Amministrazione: si era pertanto formato il silenzio-rigetto, idoneo a radicare l’interesse all’azione.

Nel merito, la Corte enuncia l’onere probatorio a carico del dipendente. Richiamando le Sezioni Unite n. 11353 del 17/06/2004 e Cass. n. 15080 del 26/06/2009, precisa che in presenza di eziologia multifattoriale, e in assenza di un rischio specifico, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento non può essere oggetto di presunzioni astratte, ma richiede una dimostrazione, almeno in termini di probabilità, ancorata alle concrete condizioni di lavoro, alle mansioni e alla durata dell’esposizione. Tali principi valgono anche nelle controversie devolute alla giurisdizione contabile.

La Corte valorizza quindi il parere del CTU, nominato con ordinanza n. 29/2023 nella persona della Sezione Speciale del Collegio Medico-Legale presso la Corte dei conti. Il consulente ha ritenuto l’artrosi lombosacrale dipendente da causa di servizio, in considerazione degli incarichi svolti dal militare come autista e addetto alla vigilanza armata, protrattisi per la carriera, e ha ricondotto per cumulo, ai sensi della Tabella F allegata al d.P.R. n. 915/1978, l’infermità complessiva all’ottava categoria della Tabella A, con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Ritenendo il parere motivato, convincente e condivisibile, il Giudice accoglie il ricorso e riconosce la dipendenza da causa di servizio della patologia, l’ascrizione all’ottava categoria e il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, con arretrati, rivalutazione monetaria e interessi legali secondo il criterio differenziale affermato dalle SS.RR. della Corte dei conti n. 10/2002/QM. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *