Ordine di demolizione, natura vincolata e nessun affidamento sul tempo (TAR Lazio n. 363 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, l’ordine di demolizione è atto vincolato. Non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione tra quest’ultimo e gli interessi privati coinvolti, né alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’intervento repressivo. Non è ammissibile alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. Il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, salvo ipotesi residuali, essendo sufficiente l’individuazione degli abusi commessi.
Il Fatto
Il Comando di polizia locale accerta la realizzazione, senza titolo, di due unità abitative di circa mq 38,00 ciascuna, ricavate all’interno di un manufatto abusivo preesistente e collocate in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune ingiunge la demolizione con ordinanza urbanistica notificata il 27 gennaio 2017, dando atto che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata nel 1995 era stata rigettata nel 2002 e che era stata constatata l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione.
Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’omessa evasione dell’istanza di sanatoria, il lungo tempo trascorso e il conseguente affidamento, la mancata rappresentazione della facoltà di accesso agli atti e la mancata comunicazione di avvio del procedimento, oltre alla qualificazione delle opere come mero recupero conservativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato in fatto: l’ordine di demolizione dà esplicitamente conto del rigetto dell’istanza di sanatoria del 1995, avvenuto nel 2002, e sul punto il ricorrente non ha contestato specificamente tale assunto.
Il secondo ordine di censure è palesemente destituito di fondamento. Richiamando consolidata giurisprudenza, il TAR ribadisce che, ove vengano in rilievo atti vincolati, non si richiede alcuna comparazione tra interesse pubblico e interessi privati sacrificati, né motivazione sull’interesse pubblico concreto ed attuale, non potendo ammettersi un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva. A sostegno richiama TAR Sicilia, Catania, sez. II, 10 settembre 2025 n. 2575 e Cons. Stato, sez. VII, 24 febbraio 2026 nn. 1476, 1478 e 1490, oltre a sez. VII, 16 febbraio 2026 n. 1197.
Il terzo mezzo non è utilmente delibabile: l’art. 8, l. n. 241 del 1990 riguarda il contenuto della comunicazione di avvio e non del provvedimento conclusivo del procedimento, che è l’oggetto del ricorso. Il ricorrente ha per legge diritto di accedere agli atti del fascicolo sanzionatorio ed è suo onere esercitarlo per reperire quanto occorre alla difesa.
Privo di basi è anche l’ultimo motivo. Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, salvo ipotesi residuali, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato; risulta parimenti sufficiente l’individuazione degli abusi commessi, richiamando TAR Sicilia, Catania, sez. II, 4 marzo 2026 nn. 688 e 689, sez. II, 18 febbraio 2026 n. 506, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 gennaio 2026 n. 444 e sez. II, 10 settembre 2025 n. 2575.
Quanto alla consistenza delle opere, la descrizione contenuta nel provvedimento evidenzia interventi di nuova edificazione: la realizzazione di due nuove unità immobiliari autonome non può qualificarsi come recupero o risanamento conservativo dell’edificato preesistente. Le spese non vengono liquidate, non essendosi costituito il Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.