Recinzioni abusive su suolo comunale: demolizione vincolata e usucapione esclusa (TAR Marche n. 683 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le opere realizzate ex novo in assenza di titolo edilizio su suolo di proprietà pubblica costituiscono abuso edilizio e ne impongono la demolizione. L’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 configura la demolizione come unica ed esclusiva conseguenza, con carattere vincolato, senza necessità di specifica motivazione né di comparazione degli interessi contrapposti, e senza rilievo del tempo trascorso. La mancanza della preventiva diffida non invalida l’ordinanza di demolizione, poiché il legislatore non prescrive un lasso temporale minimo tra i due atti. Le aree del demanio stradale comunale sono inalienabili e non suscettibili di acquisto per usucapione da parte di privati.

Il Fatto

Il ricorrente era stato autorizzato, con concessione edilizia e successiva variante, alla costruzione di un capannone artigianale in area P.I.P. All’esito di un sopralluogo della Polizia Municipale, l’Amministrazione accertava la realizzazione di due tratti di recinzione, con muretto in cemento armato e pannelli metallici, che ampliavano la corte di pertinenza occupando aree comunali destinate a viabilità e parcheggi pubblici.

Il Comune emetteva quindi l’ordinanza di demolizione n. 15/E del 2017, poi rettificata per mero errore materiale di misurazione con l’ordinanza n. 007/E del 2018. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, integrato il ricorso con motivi aggiunti e deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Interveniva ad adiuvandum un congiunto; il Comune resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il nucleo della vertenza riguarda la qualificazione delle opere. Il Collegio esclude che si tratti di mera difformità parziale rispetto a un’opera autorizzata: la concessione edilizia e la variante assentivano il capannone e la sistemazione della corte, ma dagli elaborati progettuali nessuna recinzione risultava prevista o autorizzata. Si tratta dunque di opere realizzate ex novo, mai assentite.

Il ricorrente non ha prodotto alcun titolo idoneo a dimostrare la conformità urbanistica delle recinzioni. Il certificato di abitabilità del 1989 è irrilevante, non menzionando le recinzioni, verosimilmente realizzate in epoca successiva e comunque non legittimabili per tale via. Le opere costituiscono pertanto abuso edilizio su suolo di proprietà comunale.

La mancanza della preventiva diffida ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 non inficia l’ordinanza. La diffida risponde solo allo scopo di consentire l’adempimento spontaneo e il legislatore non indica un lasso temporale minimo tra diffida e ordine di demolizione. Alla diffida può seguire immediatamente l’ordinanza, o la diffida può avere contestuale valore di ordine di demolizione, senza che il destinatario tragga beneficio dalla notificazione né lesione dalla sua mancanza. Il Collegio richiama Cons. Stato sez. VII n. 3089 del 2024 e TAR Catania n. 3334 del 2024.

Dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che non esige specifica motivazione né comparazione degli interessi, né deve tenere conto del tempo trascorso, come affermato da Cons. Stato sez. VII n. 4318 del 2025.

Infondata è la censura sull’usucapione. Le particelle occupate costituiscono prolungamento di quella che rappresenta il corpo principale della via, appartenendo al demanio stradale comunale, inalienabile e non acquistabile per usucapione. In ogni caso, il termine ventennale non sarebbe maturato: un eventuale possesso non avrebbe potuto durare più di cinque anni. Priva di pregio è infine la doglianza sulla mancata realizzazione del tratto di strada previsto dal P.I.P., rientrando le scelte programmatorie nella discrezionalità dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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