Ricorso gerarchico e inammissibilità dei motivi nuovi in sede giurisdizionale (TAR Marche n. 685 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decisione che respinge il ricorso gerarchico costituisce atto non confermativo ma ad effetto confermativo del provvedimento originario, del quale accerta la validità, senza possedere autonoma lesività. Oggetto del ricorso giurisdizionale è pertanto il solo provvedimento iniziale, che va puntualmente indicato nell’oggetto della domanda con le relative censure. Il ricorso gerarchico delimita la causa petendi e il thema decidendum: sono inammissibili i motivi nuovi proposti per la prima volta in sede giurisdizionale, salvo che il termine decadenziale per impugnare l’atto originario non sia ancora decorso. La generica richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali non vale a radicare l’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri, è stato destinatario della sanzione disciplinare della consegna di un giorno, comminata il 24 maggio 2024 per il coinvolgimento, libero dal servizio, in una lite avvenuta fuori da un locale notturno il 15 dicembre 2022. Il procedimento penale per quei fatti è stato poi archiviato.

Avverso la sanzione il militare ha proposto ricorso gerarchico, respinto con determinazione del Comandante Provinciale del 6 settembre 2024, notificata in pari data. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al giudice amministrativo il solo decreto di rigetto, articolando quattro motivi. L’Amministrazione si è costituita resistendo. L’istanza cautelare è stata accolta con sospensione degli effetti della sanzione, sul rilievo di profili di fondatezza relativi alla dedotta tardività della contestazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’oggetto del giudizio. Richiamando l’orientamento consolidato, il Tribunale osserva che la decisione di rigetto del ricorso gerarchico non rinnova il provvedimento iniziale, ma ne accerta la validità. Essa non ha autonoma lesività e rende definitiva la lesione originaria, senza modificare l’oggetto del contendere. Ne deriva che l’interessato può impugnare davanti al giudice amministrativo il solo provvedimento iniziale, entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto.

Nel caso concreto è stato impugnato unicamente il decreto decisorio del ricorso gerarchico, atto privo di autonoma lesività. Il Tribunale ribadisce che il generico richiamo agli atti presupposti, connessi e consequenziali non è sufficiente a radicare l’impugnazione, perché l’inequivoca indicazione del petitum è necessaria a garantire il diritto di difesa delle controparti.

Il Collegio rileva inoltre una divergenza tra i due gradi del rimedio. Il ricorso gerarchico conteneva un solo motivo, incentrato sul difetto di motivazione dell’atto disciplinare. Il ricorso giurisdizionale si articola invece in quattro censure, volte ad ampliare il thema decidendum. Secondo l’orientamento richiamato, i motivi nuovi non proposti in sede gerarchica sono inammissibili, per evitare che il rimedio giustiziale diventi lo strumento per eludere l’onere di impugnare tempestivamente l’atto originario. La presentazione del ricorso gerarchico, si precisa, non sospende i termini di impugnazione.

Il Tribunale verifica infine i termini. Il ricorso giurisdizionale è stato notificato il 5 novembre 2024, mentre l’atto originario era stato notificato il 25 maggio 2024. Al momento della proposizione del gravame era dunque spirato il termine per introdurre motivi nuovi rispetto all’oggetto delineato con il ricorso gerarchico del 21 giugno 2024, ormai cristallizzato.

L’istanza di rinvio depositata il 21 aprile 2026 non è accolta, essendo motivata dalla necessità di impugnare una sopravvenuta scheda valutativa, autonomamente gravabile. In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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