Abbandono dell’arma e divieto di detenzione: rileva la mera colpa (TAR Toscana n. 1101 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, ai fini dell’emanazione del provvedimento inibitorio di cui all’art. 39 del T.U.L.P.S., l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nel giudizio prognostico sul possibile abuso delle armi detenute. A tal fine è sufficiente la mera disattenzione o distrazione, riconducibile a un grado di colpa afferente all’attitudine a custodire l’arma: non occorre che all’interessato sia attribuibile una responsabilità penale per fatti riconducibili all’uso delle armi. La violazione degli obblighi di custodia integra di per sé un abuso, poiché il titolare della licenza deve adottare misure idonee a rendere oltremodo difficile che altri facciano uso dell’arma. La revoca del decreto di approvazione a Guardia Particolare Giurata e del relativo porto di pistola consegue legittimamente al divieto di detenzione. L’erronea indicazione dell’ora di notificazione non determina l’illegittimità o la nullità dell’atto, rimanendo confinata al verbale di notificazione.
Il Fatto
Il ricorrente svolgeva le mansioni di guardia particolare giurata per un istituto di vigilanza, in forza del decreto di approvazione rilasciato dalla Prefettura e della relativa licenza di porto di pistola. A seguito di una vicenda in cui abbandonava la propria pistola semiautomatica completa di serbatoio e puntamento laser all’interno di una sacca in tessuto sintetico sopra un tavolo esterno di una pizzeria, rendendo agevole a persone non autorizzate di impossessarsene, si instaurava nei suoi confronti un procedimento penale per omessa custodia delle armi di cui all’art. 20-bis, secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, conclusosi con sentenza del G.I.P. che dichiarava l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Con successiva nota la Prefettura avviava il procedimento per il divieto di detenere armi, preannunciando la possibile revoca del decreto di G.P.G. Esperite le osservazioni, con decreto prefettizio veniva disposto il divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S. e la revoca del decreto di approvazione e del porto di pistola. Il provvedimento era impugnato con censure di violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la manifesta infondatezza del ricorso, che consente di prescindere dall’eccezione preliminare di improcedibilità sopravvenuta, radicata sull’intervenuto recesso del ricorrente dal rapporto di lavoro.
Quanto al primo motivo, il TAR richiama una precedente sentenza della Sezione n. 1286 dell’11 novembre 2024, che ha riconosciuto la possibilità di attribuire rilevanza, ai fini del divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S., alla violazione degli obblighi di custodia. La giurisprudenza amministrativa riconosce all’amministrazione ampia discrezionalità nel valutare la possibilità dell’abuso, radicata anche sulla mera disattenzione, senza che occorra una responsabilità penale. Il Collegio richiama anche la Corte cost. 20 marzo 2026, n. 33, che ha valorizzato la finalità di prevenire una circolazione incontrollata delle armi.
Nel caso concreto, la stessa descrizione del fatto evidenzia come l’arma non fosse custodita con modalità idonee: risulta incontestato che sia stata dapprima custodita e poi dimenticata nel dehors di un ristorante, nella facile disponibilità di chiunque, compreso il minore presente. Irrilevante è la circostanza che l’arma fosse su una sedia anziché sul tavolo.
Le censure di difetto di motivazione sono inaccoglibili: l’atto è motivato per relationem ex art. 3, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante richiamo delle note della Compagnia Carabinieri. Infondato è anche il richiamo alla sentenza penale, che ha dichiarato l’estinzione del reato per messa alla prova senza prospettare una diversa ricostruzione fattuale idonea a incidere sull’autonoma valutazione amministrativa.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude rilevanza alla discrepanza tra l’ora di sottoscrizione del provvedimento e l’ora della notificazione. Non sussistono dubbi sulla data di sottoscrizione certificata dalla firma digitale, e l’inesatta indicazione dell’ora di notifica non può retroagire né determinare l’illegittimità o la nullità di un atto munito di tutti i requisiti di validità, rimanendo confinata al verbale di notificazione. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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