Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel concorso VFP4 (TAR Lazio n. 11734 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, successiva alla proposizione del ricorso, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Il Tribunale amministrativo, nell’accertare la sopravvenuta carenza di interesse, non entra nel merito delle censure dedotte avverso gli atti impugnati.
Il Fatto
Il ricorrente, volontario in ferma prefissata, aveva impugnato il giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti dalla Commissione medica del Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica dell’Aeronautica Militare, ai fini del reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) per l’anno 2023, nonché l’Allegato “C” del bando di concorso e il successivo foglio di congedo illimitato. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente aveva esteso l’impugnazione alla graduatoria di merito pubblicata in data 31.01.2024 e all’atto di approvazione della stessa, nella parte in cui non lo includeva tra gli idonei vincitori a causa del predetto giudizio di non idoneità.
Il Ministero della Difesa si era costituito in giudizio per resistere al ricorso. Con dichiarazione depositata in data 30.4.2026, la parte ricorrente ha manifestato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, preso atto della dichiarazione depositata ex art. 35, comma 1, lett. c, e art. 85, comma 9, cod. proc. amm., ha ritenuto che al Collegio non restasse altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ha altresì rilevato che l’esito del giudizio giustificasse la compensazione integrale delle spese di lite, non sussistendo i presupposti per una condanna alle spese a carico della parte soccombente in senso sostanziale, attesa la natura processuale della definizione del giudizio.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della stessa.
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Nota della Redazione
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