Fatti penalmente accertati e sanzione disciplinare militare anche in caso di prescrizione (TAR Marche n. 682 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare militare, l’estinzione del reato per prescrizione non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente i fatti oggettivamente emersi nel giudizio penale, atteso che la sentenza dichiarativa della prescrizione non costituisce proscioglimento nel merito. La sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione può quindi essere irrogata all’esito di una autonoma e necessaria rivalutazione delle risultanze processuali, purché il provvedimento sia congruamente motivato. Il controllo giurisdizionale sulla congruità della sanzione resta limitato ai vizi di travisamento dei fatti, evidente sproporzione o palese illogicità, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione. Le conclusioni dell’Ufficiale inquirente non vincolano l’organo decisorio, al quale è riservato l’apprezzamento della fondatezza e della misura della sanzione. I termini del procedimento decorrono dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile da parte dell’Amministrazione, non dalla pubblicazione o dal passaggio in giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in congedo assoluto per infermità, è stato destinatario di una determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza che gli ha inflitto la perdita del grado per rimozione, modificando l’originaria causa di cessazione dal servizio permanente. La vicenda prende le mosse dalle condotte accertate in un procedimento penale per rivelazione di segreto d’ufficio, favoreggiamento aggravato e accesso abusivo a sistemi informatici, concluso in primo grado con condanna e in appello con estinzione dei reati per prescrizione, con declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Esaurito il giudizio penale, l’Amministrazione ha avviato un’inchiesta formale, contestando la grave violazione dei doveri di correttezza, lealtà e fedeltà assunti con il giuramento. L’Ufficiale inquirente ha proposto la sospensione disciplinare di dodici mesi, mentre il Comandante Generale, disattendendo tale proposta, ha deferito il ricorrente alla Commissione di disciplina e, all’esito, ha irrogato la sanzione espulsiva. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Il primo gruppo di censure investe la ricostruzione dei fatti e la pretesa sproporzione della sanzione. Il Collegio richiama la natura ampiamente discrezionale del potere disciplinare militare, censurabile in sede giurisdizionale solo per travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o palese irrazionalità del convincimento.
Sul punto decisivo della prescrizione, il TAR osserva che la sentenza dichiarativa dell’intervenuta prescrizione non ha natura di proscioglimento nel merito, ma valenza esclusivamente processuale. Ne consegue che l’Amministrazione può valutare i fatti oggettivamente emersi a carico del dipendente penalmente prosciolto, tenendo conto di tutte le risultanze acquisite nel giudizio penale. Il richiamo alle sentenze penali nella motivazione del provvedimento non comporta un automatismo sanzionatorio, ma serve a evidenziare la permanenza dell’offensività delle condotte e la loro riconducibilità all’interessato.
Nella fattispecie, i fatti accertati in sede penale sono stati oggetto di autonoma valutazione in sede disciplinare, valorizzati sia dall’Ufficiale inquirente sia dalla Commissione di disciplina. Il TAR precisa che le conclusioni dell’Ufficiale inquirente non sono vincolanti per l’organo decisorio: a quest’ultimo è riservato l’apprezzamento della fondatezza e della misura della sanzione, e il parere disatteso con adeguata motivazione non determina l’illegittimità del provvedimento.
Quanto alla asserita tardività dell’iniziativa disciplinare, il Collegio richiama l’art. 1392 d.lgs. 66/2010, che fissa in novanta giorni il termine per la contestazione e in duecentosettanta quello per la conclusione, decorrenti dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile da parte dell’Amministrazione. La Corte costituzionale n. 186 del 2004 ha del resto ritenuto irragionevole far decorrere il termine dalla conclusione del giudizio penale anziché dalla comunicazione della sentenza. Nel caso concreto il procedimento risulta avviato e concluso entro i termini di legge.
Nota della Redazione
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