Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della carta docenti (TAR Marche n. 499 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il giudicato e la sua mancata esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando un termine per l’adempimento. L’Amministrazione che si costituisce solo formalmente e non oppone alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa non può sottrarsi all’esecuzione. In caso di inutile decorso del termine è nominato il commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, distratte a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato, con sentenza, il diritto dei ricorrenti di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese.

Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria, i ricorrenti hanno agito in ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate, non essendo stato il titolo eseguito dall’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.

In via preliminare è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a un ricorrente che, nelle more del giudizio, ha ottenuto la corresponsione delle somme dovute in base al titolo azionato, come dichiarato in atti dal difensore.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Collegio ha rilevato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso è stato pertanto accolto e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già corrisposte, con assegnazione del termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, anche rispetto al ricorrente che ha ottenuto il rimborso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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