Verificazione e sindacato sui punteggi tabellari e discrezionali nelle gare pubbliche (TAR Campania n. 4488 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra punteggi tabellari, quantitativi e discrezionali, prevista dalla lex specialis, determina differenti margini di sindacato del giudice amministrativo. Per i criteri tabellari, l’attribuzione del punteggio è automatica e consegue alla mera verifica della sussistenza o meno del requisito indicato, senza margini di apprezzamento. Per i criteri quantitativi, il punteggio si calcola tramite una formula matematica predefinita. Per i criteri discrezionali, la valutazione della Commissione è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento del fatto o erroneità dei presupposti, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione. La verificazione tecnica, disposta dal collegio, costituisce strumento utile a verificare la fondatezza delle censure purché le relative conclusioni non si risolvano in una rinnovazione del giudizio valutativo riservato alla Commissione.
Il Fatto
Una società, rimasta settima nella graduatoria di una gara per la fornitura di protesi, impugnava l’aggiudicazione del Lotto n. 28, assumendo che alla controinteressata, sesta graduata, fossero stati attribuiti punteggi non dovuti e che alla propria offerta sarebbero spettati punteggi superiori. La stazione appaltante e l’aggiudicataria resistevano, e quest’ultima proponeva ricorso incidentale, censurando a sua volta l’attribuzione alla ricorrente principale di punteggi illegittimi. Il collegio disponeva una verificazione tecnica, affidandola al direttore di una struttura ortopedica ospedaliera, volta ad accertare la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche previste per l’attribuzione dei punteggi premiali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, esaminati gli esiti della verificazione, ha accolto parzialmente il ricorso principale, rilevando che l’aggiudicataria non aveva offerto l’inserto in ceramica da 28 mm, né poteva vantare un follow-up superiore a cinque anni per il prodotto offerto, con conseguente decurtazione di 4 punti. Ha invece rigettato la censura relativa all’omesso riconoscimento del punteggio per l’inserto con due angolazioni di spalletta antilussante, poiché la documentazione prodotta dall’offerente non dimostrava il possesso della caratteristica tecnica richiesta.
La Corte ha poi scrutinato il ricorso incidentale, accolto per quanto di ragione. Con riferimento ai criteri tabellari, ha ritenuto fondate le censure relative all’illegittima attribuzione alla ricorrente principale di punti per inserti in ceramica non compatibili con il cotile offerto e per una gamma misure non supportata da idonea documentazione, decurtando complessivamente 4,80 punti. Quanto ai criteri discrezionali, ha invece ritenuto infondate le doglianze dell’aggiudicataria, ribadendo che la valutazione della Commissione non è sindacabile in assenza di palese errore di fatto o manifesta irragionevolezza.
In definitiva, il collegio ha accertato che, dopo le detrazioni dei punteggi illegittimamente attribuiti, la ricorrente principale restava alle spalle dell’aggiudicataria con uno scarto di 3,53 punti. L’eventuale fondatezza della censura sulla riparametrazione dei punteggi, che avrebbe ridotto il divario di soli 0,50 punti, è stata dichiarata ininfluente ai fini dell’esito della gara.
La sentenza conferma che la verificazione tecnica può condurre alla revisione dei punteggi fondati su presupposti erronei, ma non può sostituirsi al giudizio della Commissione ove questo risulti motivato e immune da vizi logici, con la conseguenza che l’esito complessivo della gara resta rimesso alla corretta applicazione dei criteri previsti dal bando.
Nota della Redazione
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