Cittadinanza: i fatti penalmente rilevanti restano valutabili anche senza condanna (TAR Lazio n. 14326 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, l’Amministrazione può valutare i fatti penalmente rilevanti emersi in istruttoria anche in assenza di sentenza di condanna definitiva. La valutazione di meritevolezza dello status civitatis si pone su un piano autonomo rispetto all’accertamento penale: il fatto storico può essere considerato quale indice sintomatico della personalità del richiedente, a prescindere dagli esiti processuali, incluse la prescrizione e la remissione di querela. Le condotte devono ricadere nel c.d. periodo di osservazione, coincidente con il decennio antecedente la domanda, e vanno apprezzate in modo non atomistico, ma globale e complessivo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 29 ottobre 2016. Con decreto del 9 settembre 2021, il Ministero dell’Interno respingeva la domanda, rilevando a carico dell’interessato una pluralità di pregiudizi penali: due notizie di reato risalenti rispettivamente al 2009 e al 2013 per lesioni, danneggiamento e violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, nonché due procedimenti penali pendenti per i reati di cui agli artt. 582, 585, 577, 635, 625 c.p. e 95 d.P.R. n. 115/2002.
Il ricorrente impugnava il diniego deducendo difetto di istruttoria, insufficienza motivazionale e violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, sostenendo l’irrilevanza delle condotte contestate. Successivamente depositava la sentenza penale del 22 luglio 2025 che, relativamente ad alcuni fatti, dichiarava il non doversi procedere per prescrizione e per intervenuta remissione di querela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso le censure, ritenendo il provvedimento impugnato supportato da adeguata motivazione e frutto di una compiuta istruttoria, svolta nel rispetto del contraddittorio mediante la comunicazione del preavviso di rigetto e la valutazione delle osservazioni presentate dall’interessato.
Il giudice ha chiarito che la valutazione di meritevolezza richiesta all’Amministrazione è di natura prognostica e sintetica e non si limita a considerare i singoli precedenti in modo frammentario. Le condotte vanno apprezzate in modo globale, nella loro periodicità e reiterazione, perché il giudizio sulla concessione della cittadinanza non coincide con quello sull’accertamento della responsabilità penale. Sul piano amministrativo è sufficiente il fondato sospetto di un’adesione incompleta ai valori fondanti dell’ordinamento, non la certezza della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
La mancanza di sviluppi processuali o l’esito favorevole di alcuni procedimenti non assume valore dirimente quando le condotte siano comunque indicative di una personalità non incline al rispetto delle norme penali. La prescrizione non attesta l’innocenza e la remissione di querela non elide il disvalore del fatto storico, valutabile in sede amministrativa.
Le condotte contestate ricadevano tutte nel decennio antecedente la domanda, coincidente con il periodo di osservazione in cui il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende. La stabile occupazione e l’integrazione sociale costituiscono solo i requisiti minimi per il rilascio del permesso di soggiorno, non elementi che impongono automaticamente l’accoglimento dell’istanza di naturalizzazione.
La particolare ampiezza della discrezionalità esercitata è bilanciata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza, esperibile già a distanza di un anno dal diniego. Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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