Obbligo di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Marche n. 498 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, l’Amministrazione non abbia provveduto all’esecuzione del giudicato. In presenza dei presupposti di legge e in assenza di opposizione dell’Amministrazione, che si sia costituita solo formalmente, il ricorso è fondato e va dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale al titolo. Il termine assegnato all’Amministrazione decorre dalla notificazione della decisione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato Commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore. Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’Amministrazione, non essendo contestato l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali sono stati condannati ad assegnare in favore dei ricorrenti le somme riconosciute per il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici accertati. La sentenza, regolarmente notificata, è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.
I ricorrenti lamentano che il giudicato non è stato eseguito e agiscono per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 9 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità del ricorso. Essendo decorso, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorso è dichiarato procedibile.
Nel merito il ricorso è accolto. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, viene nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il Commissario assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Quanto alle spese, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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