L’ottemperanza per la carta del docente non esclude le astreintes ma ne richiede la valutazione di equità (TAR Lombardia n. 2434 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. L’accoglimento del ricorso comporta la declaratoria di inottemperanza, l’assegnazione all’amministrazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che per tale attività sia dovuto compenso trattandosi di funzioni istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica. La condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica ma richiede una valutazione in concreto di non iniquità, che può essere esclusa in ragione dell’avvenuta nomina del commissario e delle circostanze del ritardo, riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla carta elettronica del docente. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione della natura seriale della controversia, vanno liquidate in misura ridotta.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza del Tribunale di Como, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la carta del docente per l’importo annuo di € 500,00 per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. Su tale sentenza si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La ricorrente, non avendo ricevuto l’accredito degli importi, ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo, oltre all’esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, quale condizione per l’azionabilità dell’ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: la pretesa era sorretta da idonea documentazione concernente la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato, e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni per l’accredito e nominando fin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale commissario ad acta, con l’obbligo di provvedere entro i successivi 60 giorni. L’attività demandata al commissario è stata ritenuta rientrante nei suoi compiti istituzionali, con conseguente esclusione di qualsiasi compenso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne ha escluso l’accoglimento. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha ricordato che la disposizione esclude le astreintes laddove risulti “manifestamente iniquo” o sussistano “altre ragioni ostative”, da valutarsi in concreto con riferimento alle peculiari condizioni del debitore pubblico. Nel caso di specie, la manifesta iniquità è stata desunta dall’avvenuta nomina del commissario ad acta e dalle circostanze del ritardo, riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma liquidate in misura ridotta (€ 800,00) in considerazione del carattere seriale della controversia, che non richiede l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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