Nessun transito automatico degli infermieri militari nel ruolo ufficiali (TAR Marche n. 431 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mero possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica non comporta il transito automatico nel ruolo degli ufficiali dei corpi sanitari delle Forze Armate. L’ordinamento militare suddivide il personale in ruoli distinti e separati e consente il passaggio di ruolo solo nei casi eccezionali e tassativamente predeterminati dall’art. 1084 del c.o.m. L’inquadramento come ufficiale non deriva dal solo titolo di studio, che costituisce uno soltanto dei presupposti della funzione, rilevando anche la funzione svolta e la posizione nell’organizzazione militare. È esclusa l’equiparazione tra professione infermieristica e professione medica quanto al libero svolgimento dell’attività fuori dall’orario di servizio e senza carattere di esclusività. Il transito a un ruolo superiore integra una costituzione novativa del rapporto, subordinata a pubblica selezione ai sensi dell’art. 97 Cost.
Il Fatto
I ricorrenti sono militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio nella regione Marche, che nell’ambito della rispettiva Forza Armata svolgono la professione infermieristica. Pur con gradi diversi, risultano tutti inquadrati nel ruolo dei Marescialli, inferiore a quello degli ufficiali.
Hanno chiesto al Ministero della Difesa il transito nel ruolo degli ufficiali in categoria diversa dai medici dei corpi sanitari, con ricostruzione della carriera dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, il riconoscimento figurativo degli oneri economici e la facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività. La Direzione generale per il personale militare ha rigettato la richiesta con nota del 18.04.2023. Il diniego è impugnato davanti al TAR Marche, che respinge il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio constata l’infondatezza delle pretese richiamando plurime pronunce del Giudice amministrativo che hanno già respinto ricorsi analoghi (TAR Umbria n. 609/2025, TAR Sicilia, Palermo, n. 273/2025, TAR Friuli Venezia Giulia nn. 185/2024, T.R.G.A. Bolzano n. 406/2023). In applicazione dell’art. 74, secondo periodo, cod. proc. amm., la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di diritto risolutivo o a un precedente conforme.
Il Tribunale condivide le argomentazioni del TAR Umbria n. 609/2025. L’ordinamento militare, agli artt. 208, 209 e 212 del c.o.m., prevede la suddivisione del personale in ruoli distinti e separati, ammettendo il passaggio di ruolo solo in casi eccezionali e tipizzati, e distingue espressamente la figura del medico da quella infermieristica.
Non è ravvisabile un obbligo generale dell’Amministrazione di inquadrare nel ruolo degli ufficiali il militare reclutato per un profilo che richieda una laurea. Il ruolo di ufficiale non si attribuisce in base al solo titolo di studio, ma a molteplici fattori, tra cui la funzione svolta e la posizione nell’organizzazione militare. Anche la posizione di maresciallo comporta margini di autonomia, responsabilità e funzioni di comando, come previsto dall’art. 627 del c.o.m. (TAR Lazio n. 6850 del 2018).
Il passaggio al ruolo degli ufficiali assume la valenza di inquadramento superiore e implica la costituzione novativa di un nuovo rapporto, subordinata a pubblica selezione (art. 97 Cost.). È inconferente il parallelo con la disciplina contrattuale del comparto sanitario, ambito distinto da quello militare, disciplinato dal regime pubblicistico dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001. Sul punto è richiamata Cons. Stato n. 3492 del 23 aprile 2025, relativa ai militari orchestrali.
Quanto alla facoltà di svolgere l’attività infermieristica fuori dall’orario di servizio e senza esclusività, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 3745 del 2021, che ha escluso l’equiparazione tra professione medica e professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006, con conseguente permanenza delle incompatibilità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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