Esclusione impresa energivora per conferimento parziale di ramo d’azienda (TAR Lombardia n. 4009 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all’art. 3 del D.L. n. 131/2023 e alla delibera ARERA n. 619/2023/R/eel, è riconosciuto all’impresa nella sua unitarietà, identificata mediante la partita IVA, e non al singolo stabilimento produttivo o al singolo punto di prelievo. La continuità aziendale, quale requisito di accesso al beneficio, non può essere invocata dal soggetto che abbia acquisito soltanto un ramo d’azienda compreso nel più ampio complesso del precedente beneficiario, il quale abbia conservato la propria identità giuridica e la qualifica di impresa energivora. L’estensione del beneficio a un diverso soggetto per effetto del conferimento parziale determinerebbe una moltiplicazione dei beneficiari, in violazione dei principi in materia di concorrenza, aiuti di Stato e legittimo affidamento.
Il Fatto
Una società, costituita nell’ambito di una riorganizzazione industriale, aveva ricevuto per conferimento dalla società conferente il ramo d’azienda “Frozen Pizza”, comprendente lo stabilimento produttivo e le relative autorizzazioni. La società conferitaria aveva presentato le dichiarazioni per l’ammissione alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità 2025 e 2026, qualificandosi dapprima quale impresa di recente costituzione e, a seguito del preavviso di rigetto, chiedendo il riconoscimento della continuità aziendale rispetto alla conferente.
All’esito dell’istruttoria, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) aveva escluso la società dal meccanismo agevolativo, rilevando che la conferente aveva continuato a operare quale autonomo soggetto giuridico, mantenendo la qualifica di impresa energivora, e che i dati energetici posti a fondamento della richiesta erano già stati utilizzati dalla stessa conferente nelle proprie dichiarazioni. Avverso tale esclusione la società aveva proposto ricorso, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di continuità aziendale e del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, esaminando distintamente le doglianze di ordine procedimentale e quelle di merito.
Quanto al motivo concernente la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha rilevato che, ancorché il preavviso di rigetto fosse stato trasmesso a un indirizzo PEC errato per mero errore materiale, la società aveva comunque pienamente partecipato all’istruttoria, presentando una nuova e diversa prospettazione della fattispecie. La Cassa aveva, quindi, disposto un supplemento istruttorio, richiedendo documentazione integrativa e sospendendo i termini procedimentali. Ne consegue che la società aveva beneficiato di un contraddittorio effettivo e sostanziale, con la possibilità di rappresentare compiutamente le proprie ragioni.
Nel merito, il Tribunale ha ricordato che la disciplina agevolativa riconosce il beneficio all’impresa nella sua unitarietà, identificata mediante la partita IVA, sulla base di dati energetici, economici e fiscali riferiti all’intero soggetto giuridico richiedente. I consumi e i parametri richiesti non vengono pertanto verificati con riferimento ai singoli impianti produttivi ma all’impresa quale centro unitario di imputazione economica e giuridica. Il beneficio, quindi, non segue il singolo stabilimento o il singolo POD ma l’impresa nel suo complesso.
Tale impostazione, ad avviso del Collegio, trova conferma nella giurisprudenza della stessa Sezione, confermata dal Consiglio di Stato, secondo cui non è consentita l’estensione del beneficio a soggetti che abbiano acquisito soltanto una parte del complesso aziendale originario, pena la violazione dei principi in materia di concorrenza e aiuti di Stato. La clausola di salvaguardia, in quanto istituto eccezionale, non si presta a un’interpretazione estensiva o additiva, mirando a tutelare l’affidamento di un soggetto determinato in ragione del complesso aziendale ammesso al beneficio.
Applicando tali principi al caso di specie, il TAR ha escluso che si fosse verificata una mera sostituzione della società conferitaria rispetto al precedente soggetto beneficiario: la conferente aveva infatti continuato a operare, mantenendo la propria partita IVA e la qualifica di impresa energivora. La circostanza che la conferente avesse cessato l’attività relativa al ramo ceduto non è idonea a determinare il trasferimento della posizione agevolativa, permanendo il medesimo soggetto giuridico che aveva già utilizzato i dati energetici posti a fondamento del beneficio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per ragioni di equità sostanziale.
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Nota della Redazione
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