Abusi nella fascia dei 150 metri non sanabili: no al silenzio assenso (C.G.A.R.S. n. 362 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli abusi edilizi realizzati nella fascia dei 150 metri dalla battigia, dopo il 31 dicembre 1976, non sono sanabili neppure quando l’area risulti di fatto interamente edificata. La sussistenza del vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78 del 1976 comporta ex lege l’insanabilità degli abusi maggiori e l’inconfigurabilità del silenzio assenso. L’istanza di condono, per innescare il meccanismo di formazione tacita del titolo, deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto: non può perfezionarsi alcun titolo abilitativo tacito quando la condonabilità è preclusa dalla tipologia dell’abuso e dal carattere vincolato dell’area. Il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia opera anche per i privati fin dal 1976.
Il Fatto
La vicenda riguarda un complesso edilizio destinato ad attività turistico-ricettiva e nautica, sito nell’isola di -OMISSIS-. La precedente dante causa ottenne una concessione edilizia per la realizzazione di un immobile destinato a ristorante; seguirono ampliamenti non autorizzati, per i quali furono presentate istanze di condono ai sensi della l. n. 47/1985 e, successivamente, della l. n. 724/1994. L’attuale società appellante è proprietaria del complesso, gestito attraverso una struttura che comprende cottage e servizi, tra cui un centro di thalassoterapia. Per tutte le richieste di condono risultano pagate le oblazioni e gli oneri concessori.
Il Comune, dopo lungo tempo, ha notificato il preavviso di rigetto e poi respinto le istanze. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo l’erronea dichiarazione di improcedibilità, la formazione del silenzio assenso, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, la qualificazione urbanistica dell’area e l’affidamento maturato.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. Quanto al primo motivo, la sentenza appellata non si è fermata alla carenza di interesse: ha respinto il ricorso nel merito, dopo aver rilevato che l’atto di rigetto del riesame era stato autonomamente impugnato.
Il cuore della decisione è il secondo motivo. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza amministrativa sulla questione, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 415 del 2026. La sussistenza di vincoli sull’area, a prescindere dalla natura assoluta o relativa, comporta ex lege l’insanabilità degli abusi maggiori e l’inconfigurabilità del silenzio assenso: su un’istanza formalmente non corrispondente alla fattispecie legale tipica non può formarsi il titolo abilitativo tacito. Occorre distinguere i requisiti di validità, il cui difetto non impedisce il perfezionarsi della fattispecie, dall’ipotesi della radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza: questa deve essere aderente al modello normativo astratto.
Il Collegio ribadisce che gli abusi nella fascia di 150 metri dalla battigia, realizzati dopo il 31 dicembre 1976, non sono sanabili neanche se l’area è di fatto edificata (C.G.A.R.S. n. 622 del 2021). L’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78 del 1976 impone un vincolo di inedificabilità assoluta senza deroghe; possono realizzarsi solo opere strettamente finalizzate a rendere fruibile il mare e ristrutturare, entro rigorosi limiti, le opere preesistenti. Sul punto richiama Corte cost. n. 72 del 2025, che ha chiarito come il divieto valga anche per i privati fin dal 1976.
Quanto al terzo motivo, l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto e dato atto delle controdeduzioni. La Corte esclude poi che una struttura ricettiva rientri nella diretta fruizione del mare e che possa configurarsi un affidamento tutelabile, alla luce dei principi dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017. L’appello è respinto, nulla sulle spese per l’assenza di costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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