Tardivo parere Soprintendenza e formazione silenzio-assenso: precluso il giudicato del giudizio sul silenzio (TAR Sardegna n. 161 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., definito con sentenza che dichiara l’illegittimità dell’inerzia e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, preclude la successiva qualificazione del silenzio serbato come silenzio-assenso. L’ordine giudiziale riattiva l’esercizio del potere in un rinnovato quadro procedimentale, con la conseguenza che il parere reso dalla Soprintendenza nel termine assegnato dal giudice è pienamente valido ed efficace, ancorché tardivo rispetto al termine originario di cui all’art. 146, comma 8, D.Lgs. n. 42/2004. In ogni caso, in materia paesaggistica, il decorso del termine non determina la formazione del silenzio-assenso ma, al più, il c.d. silenzio devolutivo, atteso che l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Gli interventi su manufatti realizzati senza il prescritto nulla osta archeologico, in area vincolata, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera cui ineriscono e non possono essere assentiti fino alla regolarizzazione dello stato legittimo dell’immobile.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile residenziale situato nel Comune di Cabras, frazione di San Giovanni di Sinis, presentavano istanza per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. A fronte dell’inerzia della Soprintendenza, adivano il TAR con ricorso ex art. 117 c.p.a., accolto con sentenza che ordinava all’organo tutorio di concludere il procedimento entro giorni 45. La Soprintendenza rilasciava parere contrario e il Comune adottava provvedimento unico di rigetto, rilevando la presenza di manufatti abusivi non sanati e la non qualificabilità dell’intervento come manutenzione straordinaria. I ricorrenti impugnavano il diniego, deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, la tardività del parere e la conseguente formazione del silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibili le memorie e i documenti depositati dall’amministrazione oltre i termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a., nonché le istanze di rinvio e sospensione formulate dall’interveniente ad adiuvandum, atteso che l’intervento adesivo non consente autonome iniziative processuali.
Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il Collegio ha escluso la fondatezza della censura. Il parere negativo, comunicato al tecnico delegato, conteneva l’espressa indicazione della facoltà di presentare osservazioni entro dieci giorni, anche in sede di conferenza di servizi. Tale previsione integra un concreto invito alla partecipazione procedimentale, funzionalmente coincidente con la ratio dell’istituto del preavviso di rigetto.
In relazione al secondo motivo, il TAR ha affermato che la sentenza resa all’esito del giudizio sul silenzio, qualificando l’inerzia come silenzio-inadempimento, ha coperto con efficacia di giudicato tale natura. La successiva pretesa dei ricorrenti di sostenere che la medesima inerzia avrebbe integrato un’ipotesi di silenzio-assenso si pone in contrasto con il giudicato e con il principio di coerenza processuale. L’ordine giudiziale di provvedere preclude in radice la formazione dell’assenso tacito, riattivando il potere in un rinnovato contesto procedimentale. Il parere reso nel termine assegnato dal giudice è quindi valido.
Il Collegio ha inoltre precisato che, in materia paesaggistica, il decorso del termine di cui all’art. 146, comma 9, D.Lgs. n. 42/2004 non comporta l’acquisizione di un parere favorevole per fictio iuris, potendo configurarsi al più il c.d. silenzio devolutivo. Nel caso di specie, il provvedimento unico presentava comunque autonoma portata reiettiva, fondata sulla mancanza dello stato legittimo dell’immobile e sulla verifica di conformità negativa.
Il terzo motivo è stato respinto sulla base del consolidato principio per cui gli interventi su manufatti abusivi non sanati né condonati ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera cui ineriscono. La sopraelevazione degli anni ’60 e il garage, realizzati in area vincolata con DM 22.06.1948 in assenza del nulla osta archeologico ex art. 18 legge n. 1089/1939, hanno inciso su suolo e fondazioni, determinando l’illegittimità strutturale dell’immobile. Le valutazioni tecniche della Soprintendenza, assistite da adeguata istruttoria, sfuggono al sindacato di legittimità in assenza di evidenti illogicità. L’intervento progettato, comportando demolizione e ricostruzione e modifiche strutturali, non rientra nelle fattispecie consentite dall’art. 49 delle NTA del PPR, configurandosi come ristrutturazione globale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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