Mobilità dipartimentale docenti: nessun diritto soggettivo né silenzio assenso (TAR Marche n. 427 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di afferenza a un dipartimento diverso da quello di provenienza non integra un diritto soggettivo del docente, ma una posizione di interesse legittimo esposta all’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa degli organi universitari. Il requisito della coerenza scientifica e didattica opera come presupposto della domanda e come criterio di valutazione, ma non vincola l’amministrazione a un esito favorevole. Il silenzio assenso non si forma quando l’istanza sia priva del nulla-osta del dipartimento di provenienza, né quando la vicenda, per il dissenso tra dipartimenti, sia devoluta al Senato accademico, mancando un termine espresso di conclusione riferito a tale organo.
Il Fatto
Il ricorrente, ricercatore a tempo indeterminato in un settore scientifico-disciplinare di area giuridica presso il dipartimento di giurisprudenza di un ateneo, ha chiesto il transito nel dipartimento di studi umanistici, ritenendo sussistente la coerenza scientifica e didattica tra i due dipartimenti. Il dipartimento di provenienza ha espresso il nulla-osta; quello di destinazione ha reso parere contrario e la questione è stata sottoposta al Senato accademico, che ha respinto la domanda.
Il ricorrente ha impugnato la delibera del Senato accademico e gli atti presupposti, deducendo la formazione del silenzio assenso sulle istanze di afferenza e plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Ha poi proposto motivi aggiunti avverso il decreto rettorale di ricognizione delle afferenze e la nota che gli rammentava gli obblighi verso il dipartimento di giurisprudenza. Ha rinunciato alla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla normativa di ateneo. L’art. 94 del regolamento generale di organizzazione richiede che la richiesta di mobilità interna sia motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica e corredata del nulla-osta del dipartimento di provenienza. In caso di pronunciamento sfavorevole di uno dei dipartimenti, la questione è rimessa al Senato accademico, che decide con provvedimento definitivo.
Sul silenzio assenso il Tribunale osserva che la prima istanza non recava il prescritto nulla-osta del dipartimento di provenienza. Essa, quindi, non era idonea ad attivare il meccanismo di formazione tacita dell’assenso, in ossequio al principio di autoresponsabilità e all’orientamento secondo cui il silenzio presuppone la conformità della fattispecie a quella normativamente prevista. Il termine di trenta giorni della tabella allegata al regolamento procedimentale riguarda i casi ordinari, in cui il decreto rettorale è l’atto finale; non si applica invece al procedimento plurifasico e interorganico in cui il Senato accademico è chiamato a dirimere il conflitto tra dipartimenti.
Neppure l’art. 20 della legge n. 241/1990 trova applicazione suppletiva. L’ateneo, nell’esercizio della propria autonomia, ha stabilito che ogni procedimento si conclude con provvedimento espresso e che l’inadempimento non esaurisce il potere di provvedere. Il provvedimento del Senato è comunque intervenuto prima dell’inizio dell’anno accademico.
Nel merito delle censure di illegittimità, il Collegio esclude che la coerenza scientifica e didattica configuri un presupposto vincolante. L’art. 26 dello Statuto non teorizza una libertà incondizionata di trasferimento, richiedendo l’approvazione degli organi competenti. Le scelte di afferenza attengono all’organizzazione universitaria e al merito amministrativo, sindacabili solo per manifesta illogicità. Il diniego risulta motivato dalla valutazione delle priorità scientifiche e della sostenibilità organizzativa, con assenza di contraddittorietà intrinseca o estrinseca e di travisamento dei fatti.
Quanto ai motivi aggiunti, la nota impugnata ha natura meramente interlocutoria e non incide sullo stato giuridico del ricorrente; il decreto rettorale si limita alla ricognizione delle afferenze. La richiesta risarcitoria dell’amministrazione è inammissibile perché non contenuta in atto notificato. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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