Difetto di giurisdizione contabile su equo indennizzo e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 179 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Appartengono al giudice del rapporto di servizio — e non alla Corte dei conti — le controversie aventi ad oggetto l’an e il quantum dell’equo indennizzo, beneficio economico fondato sulla protezione del rischio professionale e destinato ai dipendenti pubblici che abbiano riportato infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio; per il personale in regime di diritto pubblico la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Nel giudizio pensionistico contabile, la domanda volta al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria è inammissibile ove non sia stata preceduta da una previa istanza in via amministrativa all’ente competente, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio delle funzioni a essa intestate. Il mero atto endoprocedimentale di carattere medico-legale, non seguito da alcun provvedimento dell’INPS, non integra diniego idoneo a radicare la cognizione del giudice contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, militare cessato dal servizio per intervenuta inidoneità permanente, impugnava il decreto con cui il Ministero della Difesa, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva respinto la propria istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata. Chiedeva l’accertamento della dipendenza da causa o concausa di servizio, l’annullamento del provvedimento di diniego, l’ascrivibilità della menomazione a tabella con diritto all’equo indennizzo, nonché il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria con liquidazione degli arretrati.
Si costituivano il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in esito all’integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza, l’INPS, eccependo rispettivamente il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità della domanda pensionistica per assenza di previa istanza amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione relativa alla domanda di annullamento del decreto di diniego dell’equo indennizzo. Per costante giurisprudenza — richiamata con le pronunce della Sezione Veneto n. 230 del 2009, della Sezione Piemonte n. 242 del 2009, della Sezione Molise n. 60 del 2004 e della Sezione Lazio n. 713 del 2007 — appartengono al giudice del rapporto di servizio le controversie sull’an e sul quantum del beneficio. Trattandosi di personale in regime di diritto pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 17 del codice della giustizia contabile.
Quanto alla restante parte del ricorso, volta al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, la Corte accoglie l’eccezione dell’INPS. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. sancisce l’inammissibilità dei ricorsi che propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa o per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla diffida. La finalità della norma, espressione di un principio già vigente nel precedente assetto procedurale, è quella di impedire che il giudice contabile si sostituisca all’amministrazione, dovendo il controllo giudiziale restare successivo all’operato della medesima.
Nel caso di specie non risulta prodotto alcun provvedimento di diniego della pensione privilegiata da parte dell’INPS, né alcuna diffida, né una previa istanza amministrativa all’Istituto, unico competente al riconoscimento della prestazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995. Il verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale non può qualificarsi come diniego, trattandosi di mero atto endoprocedimentale cui non ha fatto seguito alcun provvedimento dell’INPS.
Il ricorrente si era limitato a lamentare il diniego della dipendenza da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, richiamando solo incidentalmente il diritto alla pensione privilegiata. L’eccezione dell’INPS va pertanto accolta e il ricorso, in parte qua, dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra deduzione. Nulla per le spese di giudizio in ragione del principio di gratuità delle cause previdenziali, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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