Conto giudiziale azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 110 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste è assunta dal sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il giudizio instaurato nei confronti di chi non riveste la qualifica di agente contabile è pertanto improcedibile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale è chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune, conto reso dal direttore generale della medesima società. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, richiamando il più recente orientamento contabile secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica.
Il Procuratore regionale ha concluso chiedendo dichiararsi l’improcedibilità, rilevando che il conto è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione e, dunque, non legittimato a renderlo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra disponibilità materiale e disponibilità giuridica dei titoli. La giurisprudenza contabile ha precisato che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: egli rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone appunto la disponibilità giuridica.
Da qui la conseguenza sull’individuazione del soggetto obbligato. In mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco che assume la veste di agente contabile, quale organo di vertice dell’amministrazione. La Corte richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio ne trae indicazioni anche sul contenuto del conto. Questo non deve limitarsi alla descrizione dei titoli e alla loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni. Deve documentare anche le modalità di esercizio della gestione da parte della società e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche.
La medesima esigenza informativa giustifica l’inclusione nel conto dei titoli dematerializzati, in quanto ricompresi nella parte attiva del conto del patrimonio. Ne deriva che il conto in esame, reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e quindi non legittimato, non può essere trattato come conto giudiziale validamente presentato: il giudizio è improcedibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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