Canone unico patrimoniale: va impugnato il regolamento, non la delibera tariffaria (TAR Molise n. 365 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di canone unico patrimoniale, la deliberazione di giunta comunale che annualmente approva le tariffe applicando l’aggiornamento ISTAT non ha carattere innovativo rispetto alla disciplina regolamentare. Ove il regolamento comunale abbia già individuato le fattispecie di occupazione e le relative tariffe, il ricorso contro la sola delibera tariffaria è inammissibile per omessa impugnazione dell’atto presupposto. La giurisdizione del giudice amministrativo resta configurabile quando l’atto generale impositivo sia impugnato in via principale con azione costitutiva di annullamento, ancorché la controversia sul canone abbia natura tributaria.
Il Fatto
Una società proprietaria di un impianto eolico trasmette l’energia prodotta attraverso un cavidotto interrato che attraversa il sottosuolo pubblico comunale per oltre tremila metri lineari. Il Comune le richiede il pagamento di un importo a titolo di canone unico patrimoniale per l’anno 2023, applicando la tariffa approvata con deliberazione di giunta e aggiornata secondo gli indici ISTAT.
La società impugna la deliberazione di giunta dinanzi al TAR, deducendo l’applicabilità della misura forfetaria prevista per le occupazioni strumentali a pubblico servizio e la mancata riduzione di un quarto della tariffa per le occupazioni del sottosuolo. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione del regolamento e il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La giurisdizione tributaria è imprescindibilmente collegata alla natura fiscale del rapporto, ma la giurisdizione amministrativa resta configurabile rispetto all’impugnativa degli atti regolamentari o generali che costituiscono presupposto della pretesa impositiva, i quali soltanto sono disapplicabili dal giudice tributario.
La delibera impugnata ha natura tributaria, ma le sue ricadute processuali dipendono dal tipo di azione esperita. Poiché è stata impugnata in via principale con azione costitutiva di annullamento, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. L’eccezione è pertanto respinta, a prescindere dal riconoscimento della natura tributaria del canone operato dalle Sezioni Unite n. 12225 del 2026.
Nel merito il Collegio rileva che la società contesta la scelta di articolare la tariffa secondo due ipotesi distinte: le occupazioni con cavi per pubblici servizi e quelle con condutture per la distribuzione di energia non destinata direttamente alle utenze. Tale differenziazione però non origina dalla delibera di giunta, ma discende dall’art. 47, comma 9, del regolamento approvato con la precedente deliberazione consiliare.
La delibera impugnata si è limitata a implementare la tariffa standard con l’aggiornamento ISTAT, senza alcun carattere innovativo. Le censure avrebbero dovuto investire l’atto presupposto. In presenza di un rapporto di presupposizione, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso proposto contro l’atto conseguenziale.
Analoga conclusione vale per il secondo motivo. La mancata riduzione di un quarto della tariffa per le occupazioni del sottosuolo non dipende dalla delibera di giunta, ma dalla disciplina regolamentare, che assoggetta l’ipotesi delle condutture per distribuzione di energia alla tariffa standard, con il solo correttivo della riduzione per le superfici eccedenti i mille metri quadri. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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