Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 61 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione integrale del giudicato da parte dell’amministrazione debitrice determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse del creditore all’accertamento del ritardo. La compensazione delle spese è giustificata quando l’ente previdenziale abbia operato in posizione meramente esecutiva, dando attuazione al giudicato entro un breve lasso temporale dal ricevimento della documentazione necessaria alla liquidazione. Il ritardo imputabile a un soggetto terzo, estraneo al rapporto processuale, non integra gli estremi di una violazione imputabile all’ente destinatario dell’ordine di esecuzione.
Il Fatto
Un militare in congedo ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Sezione giurisdizionale per la Toscana n. 147/2023, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto alla concessione dell’assegno pensionistico privilegiato e l’INPS era stato condannato alla liquidazione del trattamento, al pagamento dei ratei arretrati con interessi legali e rivalutazione, oltre che delle spese di lite.
Dopo regolare diffida, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ritardo, la quantificazione delle somme dovute per le violazioni successive al deposito del ricorso e la condanna dell’INPS alle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
L’INPS si è costituito dichiarando di avere dato esecuzione alla sentenza il 6 maggio 2025, non appena ricevuta dal Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito la certificazione dei dati utili alla liquidazione della pensione privilegiata, pervenuta il 29 aprile 2025. L’ente ha precisato di avere quantificato gli arretrati spettanti al ricorrente, con pagamento delle rate di pensione e dei relativi interessi legali a decorrere dal 13 gennaio 2020, sulla rata in scadenza a giugno 2025.
All’udienza, la difesa del ricorrente ha riconosciuto l’avvenuta esecuzione del giudicato e ha aderito alla domanda di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’ente alle spese di giudizio. Il thema decidendum si è quindi concentrato sulla sola regolazione delle spese.
Il Giudice Unico ha valorizzato la posizione dell’INPS nella vicenda, qualificata come meramente esecutiva rispetto all’azione del CNA dell’Esercito, ente estraneo al rapporto processuale ma titolare della funzione certificativa propedeutica alla liquidazione. La Corte ha rilevato che la lavorazione della pratica è stata pressoché immediata una volta ricevuta la documentazione necessaria, essendo trascorsi pochi giorni tra il 29 aprile e il 6 maggio 2025.
Su queste basi, il Giudice Unico ha escluso che il ritardo fosse imputabile all’ente previdenziale e ha disposto la compensazione delle spese, dichiarando nel dispositivo la cessazione della materia del contendere. La decisione non ha riconosciuto alcuna somma per le violazioni o inosservanze lamentate dal ricorrente, né ha disposto la nomina del commissario ad acta, risultando l’obbligo esecutivo già integralmente soddisfatto.
Nota della Redazione
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