Ottemperanza al giudicato del Giudice di Pace e poteri del commissario ad (TAR Molise n. 14 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che abbia condannato la pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, costituisce titolo azionabile con il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. La regolare notifica del titolo, in copia munita di attestazione di conformità all’originale, integra il presupposto dell’azione, non essendo più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva dopo le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022. In caso di perdurante inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza il Giudice di Pace di Larino ha condannato la Regione al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture della ricorrente, quantificati in una somma determinata, oltre rivalutazione e interessi, e alla refusione delle spese processuali. La decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione soccombente perché vi si conformasse, ma è rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo di ordinare alla Regione l’integrale esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di inottemperanza e di condannare l’amministrazione alle spese e al rimborso del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della sentenza è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 7 maggio 2025. La notifica del titolo risulta regolare in aderenza all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, ed è stata eseguita in copia informatica munita di asseverazione di conformità.
Su quest’ultimo punto il Collegio ha precisato che, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. Ai fini dell’ottemperanza è quindi sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale.
Il Tribunale ha poi affermato che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Tale disposizione è dettata proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, perché non è stato fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento da parte della Regione. Il TAR ha quindi ordinato all’amministrazione di dare attuazione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento e di refusione delle spese processuali, oltre accessori di legge, nel termine ultimativo di 40 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore del competente Servizio regionale, che potrà delegare l’incombente a un funzionario di qualificata esperienza e dovrà attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di 40 giorni. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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