Revoca nulla osta per carenza originaria requisiti datoriali esclude permesso attesa occupazione (TAR Molise n. 16 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, fondata sull’accertamento della carenza originaria della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, preclude in radice il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Non si versa, infatti, nell’ipotesi di sopravvenuta indisponibilità all’assunzione non imputabile allo straniero, cui fa riferimento la circolare ministeriale del 20 agosto 2007, ma nel venir meno, a monte, del titolo autorizzatorio necessario per l’ingresso e per l’instaurazione del rapporto di lavoro. La caducazione di tale titolo elide ogni spazio per un titolo di soggiorno, anche temporaneo, per attesa occupazione e rende irrilevante l’eventuale affidamento incolpevole dell’interessato. Il vizio procedimentale da omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto, vertendosi in ipotesi di potere vincolato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era entrato in Italia in forza di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura su richiesta di una società, che aveva poi omesso l’assunzione e si era resa irreperibile. Avendo egli inoltrato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, senza ottenere alcun provvedimento, ha agito avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione.

Con successivi motivi aggiunti ha impugnato il sopravvenuto provvedimento di revoca del nulla osta, adottato in data 26.03.2024 e fondato sull’insufficienza del volume d’affari del datore di lavoro. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione dell’intera controversia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i motivi aggiunti diretti avverso la revoca. Il provvedimento risulta motivato mediante il richiamo agli accertamenti patrimoniali compiuti dalla locale ITL presso l’Agenzia delle Entrate, che avevano evidenziato un volume d’affari d’impresa insufficiente al rilascio di qualunque nulla osta. Il ricorrente non ha contestato in modo puntuale tale dato né ha offerto alcun elemento documentale idoneo a incrinarlo.

La revoca del nulla osta non è limitata alle sole situazioni impeditive degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti, compresa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. Essa costituisce espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari, a monte, per l’ottenimento del titolo. Diversamente opinando, il sistema dei flussi programmati verrebbe scavalcato.

Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, il Collegio riconosce che la comunicazione inviata alla sola pec del datore di lavoro non era idonea ad assicurare le finalità partecipative dell’art. 7 della legge n. 241/1990, né rispettava il carattere personale prescritto dall’art. 8. Tuttavia, l’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il rilievo di inidoneità economica imponeva l’adozione dell’atto, e il ricorrente non ha indicato elementi conoscitivi che avrebbero potuto incidere sulla determinazione finale.

Nel merito, la circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20.08.2007 riguarda l’ipotesi in cui il contratto di soggiorno non possa essere stipulato per sopravvenuta indisponibilità del datore. Il caso è differente: difetta ab origine il requisito della capacità economico-finanziaria. Ammettere il permesso per attesa occupazione significherebbe consentire l’aggiramento dei requisiti e prestarsi a condotte elusive. Infine, la censura sull’istanza di subentro di un nuovo datore è giudicata generica.

Da ciò consegue l’infondatezza del ricorso introduttivo: l’insussistenza originaria dei requisiti datoriali, accertata in sede di revoca, è preclusiva del titolo di soggiorno per attesa occupazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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