Risarcimento danni da xylella fastidiosa: infondatezza per assenza di colpa e nesso causale (TAR Puglia n. 460 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di danni conseguenti alla diffusione del batterio xylella fastidiosa, la domanda risarcitoria proposta contro le Amministrazioni pubbliche per il mancato, ritardato o inadeguato esercizio dei poteri di contrasto è infondata allorché non sia dimostrata la colpa dell’apparato, dovendosi valutare la discrezionalità ex ante, e non alla luce delle conoscenze scientifiche sopravvenute. L’elemento soggettivo postula la violazione grave di regole chiare e univoche, restando ogni altra violazione assorbita nell’errore scusabile. Grava inoltre sul ricorrente la prova rigorosa del nesso causale, non surrogabile da c.t.u. esplorativa, che richiede l’indicazione circostanziata delle specifiche omissioni e la verifica prognostica della loro idoneità a evitare l’evento.

Il Fatto

Un proprietario di terreni olivetati in agro di Brindisi e Torchiarolo, colpiti dal disseccamento dovuto al batterio xylella fastidiosa a partire dall’estate 2018, proponeva ricorso in riassunzione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, c.p.a., dinanzi al TAR. Il giudizio, originariamente instaurato avanti al Tribunale civile di Lecce nel 2021, era stato riassunto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente chiedeva l’accertamento della responsabilità dello Stato e della Regione Puglia per la violazione delle decisioni di esecuzione della Commissione europea in materia di contrasto all’organismo nocivo, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali per la perdita degli olivi, oltre a interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, pur ritenendo il ricorso tempestivo rispetto al termine di riassunzione, ne ha rilevato l’infondatezza nel merito, assorbendo le eccezioni di inammissibilità, decadenza e prescrizione. La decisione si fonda sulla ricostruzione della tempestiva e adeguata attività posta in essere dalle Amministrazioni resistenti a partire dal rinvenimento del batterio nell’ottobre 2013: la Regione Puglia aveva informato il Ministero, notificato la presenza dell’organismo alla Commissione europea e adottato, con deliberazioni del 2013 e del 2014, misure di emergenza, monitoraggio, delimitazione delle zone infette e piani di eradicazione e contenimento.

Il Tribunale ha escluso la configurabilità di una colpa dell’Amministrazione, valorizzando la natura discrezionale dei poteri esercitati in una situazione emergenziale. La legittimità dell’operato va valutata ex ante, nel periodo compreso tra l’insorgenza del fenomeno e il manifestarsi dei danni, e non sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche maturate successivamente. Sino al 2013 l’olivo non era annoverato tra le specie sensibili al batterio, sicché la complessità dello studio del fenomeno e la necessità di rimodulare le strategie di intervento escludevano profili di negligenza o imperizia.Né è stato ritenuto dimostrato il nesso eziologico tra le condotte contestate e l’evento dannoso. Il ricorrente non aveva allegato quali specifiche azioni od omissioni avrebbero dovuto essere tempestivamente compiute, né fornito elementi per un giudizio prognostico sull’idoneità di tali interventi a impedire la diffusione del batterio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui la sola circostanza della diffusione del patogeno non integra la prova della violazione degli obblighi specifici gravanti sullo Stato membro.

Ulteriori profili di infondatezza sono stati individuati nella mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, di aver attivato le Autorità competenti o richiesto l’eradicazione delle piante infette, nonché nell’inosservanza dell’onere di informazione del Servizio fitosanitario previsto dalla legislazione regionale. La posizione del privato è stata infine qualificata come interesse legittimo pretensivo connesso all’esercizio del potere autoritativo, non suscettibile di tutela risarcitoria in assenza dei presupposti dell’illecito. Le spese di lite sono state compensate, stante la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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