Manifestazione di interesse non integra obbligo di provvedere ex art. 117 c.p.a. (TAR Sicilia n. 1826 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rito avverso il silenzio di cui all’art. 117 cod. proc. amm. presuppone la sussistenza di un vero e proprio obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, oltre all’inutile decorso del termine procedimentale. Tale obbligo non può essere ravvisato quando l’istanza del privato si sostanzi in una mera manifestazione di interesse all’acquisizione di un bene demaniale, non esistendo alcuna norma che imponga all’Amministrazione di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la valorizzazione del cespite. La richiesta di informazioni non veicola un obbligo di provvedere tutelabile ex art. 117 cod. proc. amm., dovendosi utilizzare gli strumenti tipici in materia di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 o al d.lgs. n. 33/2013, con eventuale rimedio ex art. 116 cod. proc. amm. avverso il silenzio-rigetto.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore immobiliare, manifestava all’Agenzia del Demanio il proprio interesse ad acquisire la disponibilità di un compendio immobiliare sito nel territorio comunale di Augusta, appartenente al patrimonio dello Stato. Dopo una risposta dell’Amministrazione nel 2022, con cui si rappresentava la necessità di una procedura ad evidenza pubblica per ogni ipotesi di valorizzazione, la società reiterava la propria istanza nel 2023 e, non ottenendo riscontro, con nota del 10 febbraio 2025 chiedeva l’avvio delle attività propedeutiche alla riassegnazione del bene e la comunicazione dello stato dei procedimenti di regolarizzazione e dismissione.

Per il perdurare del silenzio dell’Agenzia, la società attivava il giudizio ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’Amministrazione a provvedere con atto espresso e motivato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la funzione del rito avverso il silenzio, collocandolo nel Libro IV, Titolo III, del codice di rito amministrativo. L’inerzia rilevante presuppone la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Il rimedio è quindi tipico e serve a rendere effettivo l’obbligo gravante sul pubblico potere.

La giurisprudenza amministrativa richiamata chiarisce che i presupposti dell’azione consistono nella necessaria ricorrenza di un obbligo di provvedere e nell’inutile decorso del termine. Il primo presuppone l’individuazione di un preciso obbligo in capo all’Amministrazione, configurabile, in ossequio al principio di legalità, in presenza di specifiche norme attributive di poteri e di una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata del privato. Non basta che l’Amministrazione ometta di rispondere a un’istanza perché si integri il silenzio-inadempimento.

Il Collegio dà atto dell’orientamento ampliativo, che fonda l’obbligo di provvedere anche su ragioni di giustizia ed equità e sul canone di buona fede e correttezza che permea il rapporto amministrativo, arricchendo la relazione procedimentale di regole di comportamento accanto a quelle di validità dell’atto.

Venendo al caso concreto, il Collegio esclude che l’istanza della società ricorrente possa determinare l’avvio di un procedimento con obbligo di conclusione espressa. Nessuna disposizione impone al Demanio di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la sola manifestazione di interesse di un privato. Neppure la risposta del 2022 ha ingenerato un affidamento, essendosi l’Amministrazione limitata a rappresentare l’impossibilità di assegnazione diretta, senza impegnarsi ad avviare alcun procedimento. Le ragioni ostative, peraltro, erano già conoscibili dal privato tramite l’accesso al carteggio.

Quanto alla richiesta di informazioni, il Collegio esclude che possa essere azionata col rito avverso il silenzio, dovendo essere veicolata mediante gli strumenti tipici dell’accesso o del d.lgs. n. 33/2013, con il rimedio dell’art. 116 cod. proc. amm. avverso l’eventuale silenzio-rigetto. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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