Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su esecuzione appalto global service (TAR Piemonte n. 1811 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando un’unica gara e un unico documento negoziale diano luogo a due contratti autonomi — la concessione di costruzione e gestione e l’appalto di servizi a risultato in global service — le controversie relative alla fase esecutiva del solo appalto di servizi sfuggono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, lett. e), cod. proc. amm. si arresta all’aggiudicazione o, al più, alla stipulazione del contratto. Rientrano invece nella cognizione del giudice ordinario le contestazioni sui limiti e sulla coerenza contrattuale delle varianti alle prestazioni, nonché le domande di adempimento contrattuale. Le lett. b) e c) del medesimo art. 133 cod. proc. amm. non trovano applicazione quando la cognitio investe il rapporto esecutivo di un appalto autonomo.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di un rapporto concessorio stipulato nel 2003 per la costruzione e la gestione di un’unità spinale, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 455 del 1° marzo 2022, con cui la struttura sanitaria ha rideterminato il conguaglio e il canone del servizio di pulizia per gli anni 2021-2022. La società contestava partitamente i criteri e la metodologia di calcolo del conguaglio nel quadro del global service.

In precedenza, su pretese analoghe fondate sul medesimo rapporto, questo TAR aveva già declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario. La società aveva quindi riproposto la domanda davanti al Tribunale, in composizione specializzata. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione, sostenendo l’imminente conclusione del giudizio ordinario e una pregiudizialità tra i due procedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio. Non ricorrono le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. per derogare al principio di concentrazione e speditezza del processo. La natura di udienza straordinaria, dovuta al risalente avvio del giudizio, e l’assenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica con la causa pendente davanti al giudice ordinario confortano la decisione di trattenere la causa.

Sul merito, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Il TAR richiama le statuizioni già rese su pretese analoghe della stessa ricorrente, fondate sul medesimo rapporto concessorio. Da quelle statuizioni emerge che le parti hanno stipulato due contratti autonomi, distinti sul piano tecnico ed economico-finanziario, benché affidati con un’unica gara e un unico documento negoziale.

Da un lato la concessione di costruzione e gestione, con corrispettivo caratterizzato da alea e con esclusione della revisione prezzi; dall’altro l’appalto di global service, con corrispettivi a prezzo unitario, revisione prezzi e responsabilità di risultato dell’appaltatore. La disciplina contrattuale separa i due sistemi di regole, con diverse decorrenze, modalità di verifica dell’esecuzione e meccanismi di remunerazione.

La controversia odierna attiene alla fase puramente esecutiva dell’appalto di global service. Non operano quindi le lett. b) e c) dell’art. 133 cod. proc. amm., ma la lett. e), che circoscrive la giurisdizione esclusiva all’aggiudicazione o alla stipulazione. Non si tratta di una clausola di variazione prezzi né di riequilibrare il piano economico-finanziario della concessione, cui il global service è estraneo. Si discute dei limiti contrattuali relativi alla variazione delle prestazioni, questione che appartiene alla cognizione del giudice ordinario, già tempestivamente adito.

La complessità della vicenda e la natura della pronuncia in rito giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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