Cessione gratuita di aree urbanizzate: prescrizione decennale dal termine convenzionale (TAR Piemonte n. 1812 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convenzioni urbanistiche, l’obbligo del lottizzante di cedere gratuitamente al Comune le aree destinate alle opere di urbanizzazione non è imprescrittibile in assenza di espressa previsione legislativa. Una volta scaduto il termine di adempimento stabilito dalle parti ai sensi dell’art. 1184 cod. civ., decorre il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 2935 cod. civ. per l’esercizio delle azioni volte al trasferimento coattivo. La prescrizione può essere interrotta solo da atti idonei posti in essere prima della sua maturazione, non essendo sufficiente l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione a rendere indisponibile il diritto. Di conseguenza, l’azione ex art. 2932 cod. civ. esperita dopo il decorso del termine prescrizionale è infondata.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di una società di cedergli gratuitamente alcune aree, censite al catasto terreni, destinate ad opere di urbanizzazione. L’obbligo derivava da una convenzione edilizia stipulata per l’attuazione di un piano particolareggiato, poi modificata con due successivi accordi.

Le società succedutesi nella proprietà delle aree erano rimaste inadempienti. Dopo il fallimento dell’ultima proprietaria, il Comune aveva presentato istanza di rivendica in sede concorsuale, rigettata dal tribunale fallimentare. Le aree erano state quindi vendute all’aggiudicatario e da questi cedute all’odierna proprietaria. Il Comune ha quindi agito davanti al giudice amministrativo per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenesse luogo del contratto traslativo non concluso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha ribadito la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la possibilità di emettere una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. in materia di inadempimento di convenzioni urbanistiche. La pendenza di una procedura concorsuale non spiega efficacia attrattiva sulle controversie devolute a un giudice speciale.

Il Tribunale ha poi esaminato l’eccezione di prescrizione, ritenendola fondata e assorbente. Ha preso atto dell’orientamento che qualifica come imprescrittibili gli obblighi di cessione derivanti da convenzioni urbanistiche, per la loro natura pubblicistica. Ha tuttavia aderito al diverso e maggioritario indirizzo, secondo cui, una volta scaduti i termini di validità della convenzione o il diverso termine pattuito, l’azione per l’adempimento si prescrive se non esercitata entro dieci anni.

La convenzione in esame prevedeva che la lottizzante si obbligasse a cedere gratuitamente le aree entro un termine di 120 giorni dalla sottoscrizione. Decorso inutilmente tale termine, si è concretizzato l’inadempimento ed è iniziato a decorrere il termine prescrizionale decennale ex art. 2935 cod. civ. per far valere il diritto. Il Collegio ha precisato che il termine convenzionale non ha natura decadenziale, ma costituisce un termine di adempimento fissato ai sensi dell’art. 1184 cod. civ.

Poiché la convenzione è stata stipulata il 18.09.2004 e le modifiche successive non hanno inciso sul termine di cessione, al momento della proposizione del ricorso il termine decennale era ampiamente decorso. Non sono stati rinvenuti idonei atti interruttivi: sia la domanda di rivendica in sede fallimentare sia la diffida stragiudiziale erano tardive. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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