Insufficienza della votazione numerica nella verifica finale del corso-concorso per Segretari comunali (TAR Lazio n. 4840 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione finale di un corso-concorso per l’accesso alle carriere pubbliche non può essere espressa esclusivamente con un voto numerico insufficiente. La Commissione esaminatrice, dopo aver adottato criteri vincolanti per sé stessa, deve esplicitare in forma narrativa, ancorché sintetica, le ragioni del giudizio negativo, indicando quali specifici parametri non siano stati superati. Tale obbligo motivazionale rafforzato discende dalla natura didattico-formativa del corso-concorso e dal numero limitato di partecipanti, che rende ragionevole pretendere un giudizio esteso. La votazione numerica resta valida per i concorsi pubblici con un elevato numero di candidati, ma non per la verifica finale di un percorso formativo. L’esito della prova finale deve, inoltre, tener conto dell’intero iter del candidato, inclusa l’assiduità nella frequenza e il superamento delle prove intermedie. In assenza di una motivazione completa, il sindacato del giudice amministrativo sulle figure sintomatiche dell’arbitrarietà e dell’irragionevolezza non può essere esercitato.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente pubblica, partecipava al corso-concorso selettivo di formazione per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e provinciali, superando le prove preselettive, scritte e orali e collocandosi in posizione utile in graduatoria. Frequentava con assiduità le lezioni, completava il tirocinio e superava la verifica intermedia obbligatoria con esito positivo.
Alla verifica finale, svolta in videoconferenza, la Commissione le attribuiva un punteggio complessivo di 13/30, inferiore alla soglia di 21/30 richiesta per l’idoneità, comunicandole il mancato superamento della prova. A seguito del diniego opposto all’istanza di autotutela e dell’accesso parziale ai documenti, la candidata impugnava gli atti del procedimento, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e, in via subordinata, l’illegittimità delle modalità di valutazione adottate.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, preliminarmente, respinge l’istanza di accesso documentale, ritenendola di natura meramente esplorativa, volta a un controllo generalizzato sull’azione amministrativa. Rigetta, inoltre, i motivi principali di ricorso, affermando che il mancato superamento del corso-concorso preclude legittimamente l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo, e che il Regolamento didattico non contrasta con il bando né con i regolamenti richiamati dalla ricorrente.
Accoglie, invece, i motivi subordinati. La Commissione, autovincolandosi con il verbale n. 3 del 23.05.2024, aveva stabilito criteri dettagliati per la valutazione della discussione della tesi e del colloquio. Il verbale n. 17 del 05.11.2024, tuttavia, si limita ad attribuire un punteggio di 5/10 alla discussione della tesi e di 7/20 al colloquio, senza specificare quali criteri siano risultati carenti, rendendo impossibile verificare la ragionevolezza del giudizio.
Il Collegio distingue la fattispecie da quella dei concorsi pubblici con migliaia di partecipanti, ove il voto numerico è sufficiente, applicando invece la giurisprudenza formatasi sulla valutazione degli studenti negli istituti scolastici pubblici. Nel corso-concorso, attività didattico-formativa con un numero limitato di partecipanti, la sufficienza del voto numerico non è ammessa, essendo necessario un giudizio esteso ed esplicito che dia conto dell’applicazione dei parametri. La Corte evidenzia anche la natura potenzialmente equivoca della domanda sorteggiata, atteso che l’istituto dell’inconferibilità non riguarda la carica degli amministratori locali.
In definitiva, il TAR annulla il decreto di approvazione della graduatoria limitatamente alla posizione della ricorrente, ordinando all’Amministrazione di sottoporla a una nuova prova orale dinanzi a una Commissione in diversa composizione, con discussione della medesima tesi e nuova domanda sorteggiata. Le spese sono compensate per la particolarità e novità del caso.
Nota della Redazione
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