Impraticabilità dei locali solo per eventi imprevedibili ed eccezionali (TAR Piemonte n. 1778 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causale dell’impraticabilità dei locali, prevista dall’art. 8 del d.m. n. 95442 del 2016 ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale, va interpretata in via sistematica in coerenza con le altre fattispecie elencate nella medesima disposizione. Essa postula quindi eventi imprevedibili ed eccezionali, estranei al rischio ordinario di impresa, quali incendi, alluvioni, sismi, crolli e mancanza di energia elettrica. Non integra la causale la sospensione dell’attività riconducibile a lavori di ristrutturazione dei locali conosciuti e accettati dal richiedente, che ricadono nel rischio di impresa. Il diniego di ammissione al beneficio fondato su tale valutazione non è irragionevole.
Il Fatto
La società ricorrente, in liquidazione, svolgeva la propria attività in locali detenuti in sublocazione. A fronte dell’indisponibilità dei locali, determinata dalla decisione della proprietaria di eseguire lavori di ristrutturazione, presentava domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 2022 al 17 luglio 2022, invocando la causale dell’impraticabilità dei locali.
L’istanza veniva respinta e il ricorso gerarchico rigettato. L’amministrazione rilevava che l’art. 8 del d.m. n. 95442 del 2016 esigerebbe dichiarazioni di pubblica autorità attestanti l’impraticabilità, non prodotte; che il verbale dell’organo di vigilanza non integrerebbe tale dichiarazione; e che la sospensione sarebbe stata programmata dalla stessa società, ricadendo nel suo rischio di impresa. La società impugnava gli atti davanti al TAR Piemonte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delinea anzitutto la disciplina applicabile. Viene in rilievo l’art. 10 del d.lgs. n. 148 del 2015, che prevede l’integrazione salariale ordinaria per le situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti e per le situazioni temporanee di mercato. Sul piano secondario rileva il d.m. n. 95442 del 2016, adottato in attuazione dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 148 del 2015, i cui articoli da 3 a 9 specificano analiticamente le fattispecie idonee all’accesso.
Il ricorrente sosteneva che l’accesso al beneficio non potesse essere subordinato alla produzione dell’ordinanza attestante l’impraticabilità, requisito non previsto dalla disciplina primaria e, in tesi, illegittimo se introdotto da fonte inferiore. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla soluzione di questa specifica questione.
Assume rilievo assorbente l’art. 8 del d.m. n. 95442 del 2016, il quale raggruppa fattispecie in cui la sospensione o riduzione dell’attività deriva da forza maggiore o da ordine della pubblica autorità. La disposizione affianca all’impraticabilità dei locali una pluralità di ipotesi — incendi, alluvioni, sismi, crolli, mancanza di energia elettrica — caratterizzate da un minimo comune denominatore: la riconducibilità a eventi imprevedibili ed eccezionali, estranei al rischio ordinario di impresa.
In virtù del canone sistematico di interpretazione, anche la causale dell’impraticabilità dei locali va intesa come riferita a eventi omogenei sotto il profilo dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. La conferma viene dalla circolare INPS n. 149 del 1.8.2016, che al punto 6.6 riconduce la fattispecie al medesimo insieme di eventi di forza maggiore o per ordine della pubblica autorità.
Nel caso concreto, l’attività di ristrutturazione posta in essere dalla proprietaria è priva di tali caratteri. Dalla documentazione di causa emerge anzi che la sublocatrice aveva concertato con la ricorrente la concessione dei locali in funzione del cronoprogramma dei lavori di manutenzione. Il diniego di ammissione al trattamento è quindi non irragionevole, per mancata integrazione della causale. Il ricorso è infondato e va rigettato; le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.