Trasferimento ex art. 398 R.G.A. richiede motivi fondati e comprovati (TAR Piemonte n. 1775 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento disciplinato dall’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri costituisce uno strumento eccezionale, subordinato alla sussistenza di fondati e comprovati motivi e al contemperamento con le esigenze organizzative dell’Amministrazione. Il diniego è legittimo quando l’Amministrazione valuta complessivamente le ragioni del militare e la scopertura organica del reparto di appartenenza, manifestando all’esterno il bilanciamento di interessi operato. L’omessa menzione di un parere favorevole del superiore diretto non inficia il provvedimento, se la determinazione si fonda su pareri contrari e unanimi degli organi competenti.
Il Fatto
Un Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri presentava istanza di trasferimento definitivo a una sede più vicina alla residenza dei genitori, adducendo ragioni personali ed economiche. Il Comando Generale dell’Arma rigettava l’istanza, richiamando la natura eccezionale dell’istituto di cui all’art. 398 R.G.A., la scopertura organica della sede di servizio e i pareri contrari e unanimi di tre Comandi specializzati.
Il militare impugnava il diniego davanti al TAR Piemonte, deducendo difetto di motivazione, carenza di istruttoria e mancata considerazione del parere favorevole del Comandante di reparto. Il Tribunale rigettava l’istanza cautelare con ordinanza collegiale n. 218 del 23.6.2023 e, all’esito dell’udienza di merito, accoglieva la tesi dell’Amministrazione, respingendo il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della domanda, confermando che essa rientra nell’art. 398 R.G.A. e non nel regime ordinario dell’art. 397. Due gli argomenti: al momento della presentazione non era maturato il quadriennio di permanenza nella sede, e il militare aveva addotto specifiche motivazioni personali, mentre il trasferimento ex art. 397 prescinde da particolari motivi.
Il Tribunale sottolinea che la formula “fondati e comprovati motivi” connota l’istituto in senso eccezionale, imponendo all’Amministrazione una valutazione complessiva delle ragioni del privato e delle proprie esigenze organizzative. La deroga alle ordinarie disposizioni sui trasferimenti non è quindi automatica né vincolata al solo interesse del richiedente.
Quanto al bilanciamento, la motivazione del diniego appare adeguata: fa leva sul dato della scopertura organica della sede di attuale servizio, espressamente indicato dall’Amministrazione, e sull’analoga carenza della sede richiesta. Tali argomentazioni manifestano all’esterno il contemperamento tra interesse pubblico alla razionale gestione delle risorse e necessità del beneficio.
La mancata menzione del parere favorevole del Comandante di reparto non determina l’illegittimità del provvedimento. L’Amministrazione ha fondato in modo non irragionevole la propria determinazione sui pareri unanimi e contrari del Comando Carabinieri Tutela Salute, della Divisione Unità Specializzate e del Comando Unità Mobili e Specializzate. Il parere del superiore diretto, collocandosi in fase istruttoria e risultando inficiato da errore sul quadriennio, non è idoneo a superare quelli degli organi competenti.
I motivi di ricorso sono pertanto infondati e il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali.
Nota della Redazione
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