Sospensione con rettifica non lesiva: fumus assente senza prova dell’apporto partecipativo (TAR Molise n. 64 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., è carente di fumus boni iuris il ricorso avverso un provvedimento di rettifica, ove il ricorrente non abbia documentato né specificato quale sarebbe stato l’apporto conoscitivo che avrebbe potuto fornire in sede di contraddittorio procedimentale e in che termini la partecipazione avrebbe inciso sulle determinazioni dell’Amministrazione. L’allegazione del periculum in mora deve essere concreta ed attuale, non potendosi desumere da mere deduzioni generiche circa l’impossibilità di reperire altri lavoratori regolari. La natura non lesiva del provvedimento impugnato, se dedotta, forma oggetto di approfondito vaglio in sede di cognizione di merito e non consente, di per sé, la definizione anticipata del giudizio cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente attività commerciale, impugnava il provvedimento di rettifica prot. n. 3792 del 26.2.2026, nonché la revoca della sospensione n. SRE-CBIS 0000052-26 prot. n. 604 del 13.1.2026, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti. A fondamento dell’istanza, il ricorrente deduceva violazioni procedimentali e vizi propri degli altri motivi di gravame, assumendo l’illegittimità del provvedimento per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Si costituivano il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso Isernia, eccependo, in via preliminare, la natura non lesiva del provvedimento di rettifica e contestando nel merito la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente rilevato la dubbia ammissibilità del ricorso, in ragione dell’eccezione di natura non lesiva del provvedimento di rettifica sollevata dalla difesa erariale. Tale eccezione, tuttavia, non è stata risolta in sede cautelare, essendo stata rinviata al più approfondito vaglio della cognizione di merito.
Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha osservato che il ricorrente non ha documentato né specificato quale sarebbe stato l’apporto conoscitivo che avrebbe potuto fornire ove gli fosse stato consentito il contraddittorio procedimentale. In particolare, non è stato chiarito in che termini la partecipazione avrebbe potuto incidere, in senso favorevole al ricorrente, sulle determinazioni assunte dall’Amministrazione.
Le censure contenute negli altri motivi di gravame sono state ritenute superate dalle approfondite controdeduzioni della difesa erariale, che hanno fornito elementi documentali idonei a contrastare le allegazioni del ricorrente.
In relazione al periculum in mora, la Corte ha rilevato l’assenza di una documentazione idonea a comprovare un danno concreto ed attuale ricollegabile all’esecutività del provvedimento. L’allegazione del danno cautelare è risultata del tutto generica, non essendo stato circostanziato il motivo per cui il ricorrente non avrebbe potuto reperire altri lavoratori regolari per lo svolgimento della propria attività commerciale.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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