Il valore FTE indicato nella lex specialis non è requisito minimo di ammissione se qualificato come stima per il costo della manodopera (TAR Basilicata n. 129 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui la stazione appaltante, in esito al parere precontenzioso reso dall’ANAC ai sensi dell’art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, conferma il precedente provvedimento di aggiudicazione limitandosi ad esaminare l’unica questione dedotta dall’istante, costituisce atto meramente confermativo che non determina la riapertura del termine di impugnazione ex art. 120, comma 2, cod. proc. amm. per le altre questioni non portate all’attenzione dell’Autorità. Il valore dei Full Time Equivalenti (FTE) indicato nella tabella della lex specialis e qualificato come “organico minimo stimato per l’esecuzione” dell’appalto costituisce un mero parametro di stima per il calcolo del costo della manodopera, non un requisito minimo di ammissione alla gara, a meno che la disciplina di gara non preveda un monte ore minimo vincolante o un’espressa comminatoria di esclusione.
Il Fatto
Il Comune aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara, l’appalto era stato aggiudicato alla cooperativa classificatasi prima, la cui offerta era stata ritenuta congrua dal Responsabile del procedimento. La terza classificata contestava l’ammissione delle altre due concorrenti per aver offerto un impiego di personale inferiore al dimensionamento minimo di 5,93 FTE previsto, a suo dire, dalla lex specialis.
Investita dell’istanza di parere ex art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, l’ANAC invitava la stazione appaltante ad escludere le due offerte. Il Comune, con successiva determinazione, non aderiva al parere confermando l’aggiudicazione. La terza classificata impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione della lex specialis e l’inattendibilità dell’offerta, e chiedeva l’inefficacia del contratto con il proprio subentro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato in parte irricevibile il ricorso: l’impugnazione del giudizio di congruità dell’offerta economica e del provvedimento di aggiudicazione dell’8.8.2025 era tardiva, essendo decorso il termine di 30 giorni ex art. 120, comma 2, cod. proc. amm. senza che la successiva determinazione di conferma potesse valere a riaprire il termine. L’atto, limitatosi a riesaminare la sola questione dei 5,93 FTE dedotta innanzi all’ANAC, è stato qualificato come atto meramente confermativo.
Nel merito, la domanda è stata respinta. La misura di 5,93 FTE indicata nella tabella in calce all’art. 6 della Relazione tecnica del Capitolato Speciale doveva essere intesa, alla luce dell’intera disciplina di gara, come valore di stima del personale necessario per l’espletamento del servizio, funzionale al calcolo del costo della manodopera. L’art. 18 del Capitolato Speciale qualificava espressamente quel valore come “organico minimo stimato”, formula ritenuta incompatibile con la natura di requisito minimo di partecipazione, la cui violazione comporta l’esclusione.
Ad avviso del Collegio, l’autonomia imprenditoriale di organizzare in modo più efficiente i lavoratori non può essere indebitamente compressa: la lex specialis non prevedeva un monte ore minimo vincolante, e l’unico obbligo effettivo riguardava la clausola sociale di riassunzione del personale uscente, pari a 4,67 FTE, alla quale l’aggiudicataria aveva adempiuto. Ne deriva che l’offerta non era escludibile per difetto del parametro FTE.
Sulla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, il Tribunale ha rilevato la carenza di legittimazione passiva dell’ANAC, estromessa dal giudizio, e ha respinto la domanda per effetto della reiezione dell’impugnazione. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi, con l’irripetibilità del Contributo Unificato.
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Nota della Redazione
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