Obbligo di ottemperanza al giudicato sul bonus docente e poteri del commissario (TAR Piemonte n. 1780 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la domanda di esecuzione del giudicato è accolta quando la sentenza azionata è rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., è notificata al domicilio reale dell’amministrazione soccombente e, alla data del ricorso, è infruttuosamente decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine fissato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il credito pecuniario è adeguatamente tutelato dal riconoscimento degli interessi legali dal dovuto al saldo, con esclusione della rivalutazione e delle astreintes, in difetto di allegazione e prova di una maggiore incidenza dell’inflazione rispetto al tasso di interesse di legge.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al bonus carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre contribuzione e interessi.
La sentenza, mai impugnata, è stata notificata in copia conforme al Ministero, che è rimasto inerte. Da qui il ricorso per l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente; l’INPS ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha disposto l’estromissione dell’INPS, parte terza rispetto alla vicenda e priva di un interesse specifico alla sua evocazione in giudizio. Nel merito, ha verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza e li ha ritenuti sussistenti.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. In punto di interessi, ha confermato la loro debenza nella misura legale dal dovuto fino al saldo effettivo, in relazione alle singole annualità per quanto riguarda l’accredito del bonus. Ha escluso la rivalutazione, non avendo la ricorrente allegato una maggiore incidenza rispetto al tasso legale, e ha negato le astreintes, perché il credito pecuniario risulta idoneamente tutelato dagli interessi.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni su istanza diretta del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando gli atti necessari all’adempimento. Nessun compenso è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del commissario.
Quanto alle spese di lite, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale