Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sugli atti in fascia di (TAR Piemonte n. 1764 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie relative a provvedimenti che incidono in modo diretto e immediato sul regime delle acque pubbliche, anche quando siano adottati da organi amministrativi diversi da quelli istituzionalmente preposti alla cura di tale settore. Rientrano pertanto in tale giurisdizione, in applicazione del criterio dell’incidenza, le impugnazioni dei titoli edilizi e delle ordinanze di demolizione concernenti opere realizzate nella fascia di rispetto idraulico di dieci metri di cui all’art. 96, comma 1, lett. f), del R.D. n. 523/1904, trattandosi di atti volti a tutelare il libero deflusso delle acque e la difesa di persone e cose dal rischio idraulico. Il giudice amministrativo deve conseguentemente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, con salvezza della riproposizione della domanda innanzi al giudice specializzato.
Il Fatto
Il Comune di Limone Piemonte, preso atto dei gravi danni riportati da un complesso condominiale a seguito degli eventi alluvionali del 2.10.2020 e dell’esondazione del vicino corso d’acqua, ha disposto con provvedimento prot. n. 8404 del 4 ottobre 2022 l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi che avevano assentito la costruzione e le successive trasformazioni. L’amministrazione ha rilevato che l’edificio è collocato a distanza inferiore a dieci metri dal ciglio della sponda del torrente, in contrasto con l’art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904.
La società proprietaria di un appartamento e di sette posti auto ha impugnato il provvedimento di secondo grado davanti al TAR, deducendo la violazione del principio del contrarius actus, il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata comparazione tra interesse pubblico e affidamento e la disparità di trattamento rispetto ad altri manufatti insistenti nella medesima fascia. In corso di causa il Comune ha emanato l’ordinanza n. 30 del 26.08.2025, con cui ha ingiunto la demolizione delle porzioni illegittimamente realizzate; avverso tale atto la società ha proposto motivi aggiunti, lamentando l’invalidità derivata e l’inapplicabilità dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, invocando piuttosto l’art. 38.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, che ha richiamato la sentenza della medesima Sezione del 10.12.2025 n. 1812, resa su ricorso del Condominio San Carlo contro la stessa ordinanza di demolizione.
Il punto di partenza è l’art. 143, lett. a), del R.D. n. 1775/1933, secondo cui appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno interpretato la norma nel senso che la giurisdizione del giudice specializzato sussiste quando i provvedimenti impugnati presentano un’incidenza non occasionale, ma diretta e immediata, sul regime delle acque pubbliche, anche se emanati da organi diversi da quelli istituzionalmente preposti al settore e nel perseguimento di interessi più generali, solo connessi alla demanialità delle acque.
Su questa base, la Suprema Corte ha ricondotto al giudice specializzato le controversie relative a provvedimenti concernenti l’osservanza dei divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare lo sfruttamento delle acque demaniali o di garantire il libero deflusso delle acque.
Il Collegio ha rilevato che la giurisprudenza amministrativa prevalente riconosce la giurisdizione del giudice specializzato sulle controversie attinenti alla legittimità dei titoli edilizi o delle ordinanze di demolizione inerenti alle opere che interessano la fascia di rispetto idraulico di dieci metri. Si tratta di atti che, pur emanati nell’esercizio dei poteri in materia edilizia, riguardano la tutela del regolare deflusso delle acque e la connessa difesa dal rischio idraulico.
Nel caso concreto, gli atti impugnati sono stati adottati proprio in ragione della violazione dell’art. 96, comma 1, lett. f), del r.d. n. 523/1904 e della necessità di salvaguardare il corretto deflusso del torrente. Il Collegio ha pertanto ritenuto che essi siano volti a tutelare in via diretta e immediata il regime delle acque pubbliche, con la conseguenza che il ricorso, integrato da motivi aggiunti, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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