Nessuna promozione ope iudicis per carenze didattiche su alunno DSA (TAR Piemonte n. 1763 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dal corpo docente sul superamento dell’Esame di Stato costituisce espressione di discrezionalità tecnica ad alto tasso, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà e del travisamento dei fatti, oltre che sul piano formale della conformità alle previsioni di legge e ai criteri predeliberati. La legge n. 170/2010 non prevede, in favore degli alunni con DSA, un trattamento differenziato quanto ai criteri di ammissione alla classe successiva, ma impone l’erogazione di una didattica individualizzata e personalizzata e l’attuazione di misure compensative e dispensative volte a elidere le condizioni di svantaggio. Ne consegue che la mancata o inadeguata attuazione del Piano Didattico Personalizzato non rende di per sé illegittimo il giudizio negativo, ove non risulti superato il dato oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Le disfunzioni organizzative della scuola, ove dimostrate, possono al più fondare una pretesa risarcitoria, ma non una promozione ope iudicis.
Il Fatto
Il ricorrente, studente affetto da disturbi specifici dell’apprendimento, ha impugnato le determinazioni con cui la Commissione d’esame di Stato, sessione giugno 2023, aveva decretato il mancato superamento dell’esame conclusivo presso un liceo artistico musicale e coreutico. Il ricorrente imputava alla Commissione di non aver adeguato il giudizio alla propria condizione diagnostica e di non avergli consentito la piena fruizione degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel suo Piano Didattico Personalizzato.
Il Tribunale ha dapprima accolto l’istanza cautelare, disponendo la rivalutazione delle prove scritte e orali secondo la normativa per gli studenti con DSA. La Commissione ha quindi reso una nuova valutazione, integralmente sostitutiva, di segno nuovamente negativo. L’istanza di sospensiva è stata respinta e la statuizione confermata in appello cautelare. Avverso la determinazione resa in sede di remand il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendone il carattere discriminatorio e penalizzante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso principale. L’Amministrazione, in esecuzione del dictum cautelare, ha riesaminato le prove e reso una nuova valutazione senza riserve, integralmente sostitutiva di quella gravata. Il ricorrente non conserva dunque alcun interesse al travolgimento di un provvedimento divenuto medio tempore inefficace, né ha chiesto l’accertamento della sua illegittimità ai fini risarcitori.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per la declaratoria di improcedibilità, non potendosi escludere in via definitiva che il ricorrente non abbia proseguito gli studi. Nel merito, ha qualificato i giudizi dei docenti come espressione di discrezionalità tecnica ad alto tasso, sottratta al sindacato di merito salvo i limiti della manifesta irragionevolezza. Il giudice amministrativo può vagliare la valutazione solo sul piano formale della conformità di legge e dei criteri deliberati e, sul piano sostanziale, della non manifesta illogicità, anche per travisamento dei fatti.
Il Collegio ha applicato tali principi anche agli alunni con DSA, ricordando che la legge n. 170/2010 non prevede per essi un trattamento differenziato sui criteri di ammissione, ma solo l’obbligo di didattica personalizzata e di misure compensative. Lo scopo della normativa è garantire il successo formativo, non l’accesso alle classi successive a prescindere dal livello di apprendimento raggiunto.
Nel caso concreto, la Commissione ha dato conto di aver consentito la consultazione di mappe validate e un tempo aggiuntivo di sessanta minuti per le prime due prove, utilizzando la griglia per DSA predisposta dall’Istituto. Le misure fruite corrispondono a quelle previste nel PDP sottoscritto dalle parti nel novembre 2022. Le modalità di svolgimento e valutazione dell’esame non risultano pertanto discriminatorie o penalizzanti. Quanto all’asserita inadeguata attuazione del PDP nel corso dell’anno, le censure sono prive di sostegno probatorio e, in ogni caso, le disfunzioni organizzative rilevano solo a fini risarcitori. Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite per l’obiettiva peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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